Vorrei sapere se è corretto che un Comune determini l'ammortamento dei propri beni ma il cui valore non trova riscontro ai sensi dell’art. 186 del TUEL, nel senso che l'avanzo di amministrazione non viene utilizzato "per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento". In sostanza l'ammortamento non rappresenta una fonte di autofinanziamento ma ha soltanto una valenza economica e patrimoniale, d'altronde qualora fosse applicato l'articolo citato azzererebbe l'avanzo di gran lunga.
IL COMUNE DEVE DETERMINARE IL VALORE DEGLI AMMORTAMENTI PER POTERLI INSERIRE IN CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE; IN CONTABILITA' FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS 267/00, "E'data facoltà agli enti locali di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229".