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vincenti
1029 Posts |
Scritto - 12/01/2008 : 14:30:06
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Sono un funzionario apicale (categoria d3) in un comune di 20 mila abitanti, senza dirigenti. Vorrei tra qualche settimana chiedere il part-time al 25%, solo 9 ore e solo un giorno a settimana (abbandonando naturalmente la responsabilità dell'area e la posizione organizzativa). E' un mio diritto o è una "concessione" dell'amministrazione? Ha una durata minima il part-time? e infine al termine della durata o in qualunque momento posso chiedere il ritorno a tempo pieno e me lo debbono accordare o anche questa volta è una concessione, o facoltà, dell'Amministrazione? Grazie a tutti voi. |
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giuseppeporpora
27 Posts |
Scritto - 16/01/2008 : 20:18:31
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La disciplina per la costituzione dei contratti a tempo parziale è prevista agli articoli 4 - 5 - 6 del CCNL 14.09.2000. L'art. 4, comma 2, del CCNL 14.9.2000 prevede chiaramente che il titolare di PO può ottenere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, qualora rinunci alla titolarità dell'incarico che gli è stato conferito. L'art. 11 del CCNL 22.01.2004 ha inserito il comma 2bis al predetto articolo 4, prevedendo la possibilità, nei comuni privi di dirigenza, di individuare le posizioni di responsabilità alle quali affidare l'incarico di posizione organizzativa anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50%. Appare evidente che, con tale modifica, le parti chiamate a sottoscrivere gli accordi nazionali hanno voluto evidenziare la necessità di favorire l'autorizzazzione per la stipula di contratti a tempo parziale anche in considerazione dei vari interventi portati avanti dal legislatore, in termini di riduzione della spesa pubblica, nelle ultime leggi finanziarie. Sembrerebbe, pertanto, che una corretta interpretazione della normativa vigente porta a concludere che ci sia un vero e proprio diritto sia alla trasformazione del rapporto in part time sia alla rinuncia della posizione organizzativa. Nel caso di specie, appare utile richiamare l'art. 5, comma 1, del predetto CCNL, il quale fissa la durata minima della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, occorre tener presente la complessiva condizione organizzativa dell'ente con riguardo, in modo particolare, al diritto del datore di lavoro di richiedere ai propri dipendenti tutte quelle funzioni e prestazioni professionali previste dalla contrattazione collettiva nazionale e, quindi, la facoltà del Sindaco di affidare gli incarichi di PO al personale in servizio. Anche questo diritto, che deriva direttamente dalla fonte legislativa a seguito della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico,deve ottenere adeguata tutela, al fine di assicurare il corretto andamento dei servizi e la salvaguardia degli interessi degli utenti. Pertanto, potrebbe anche ipotizzarsi che il Sindaco non accetti,con adeguata motivazione, la rinuncia all'incarico del titolare interessato alla trasformazione del proprio rapporto, in presenza, ad esempio, di una carenza di personale di categoria D o, anche, di personale con adeguata preparazione professionale in grado di sostituire il dipendente rinunciatario. Si precisa, altresì, che il comma 14 e il comma 15 dell'art. 4, innanzi citato, fissano specifiche disposizioni in relazione alla possibilità di chiedere il ritorno a tempo pieno. Pertanto, per un'analisi più approfondita ti rinvio aad un'attenta lettura degli articoli sopra indicati. Ti ricordo che la materia risulta molto articolata e sarebbe necessario una disciplina a livello locale che ogni ente dovrebbe approvare attraverso il regolamento dei servizi e degli uffici, come previsto anche dal comma 3 dell'art. 4. In base alle considerazioni esposte, è necessario salvaguardare tutti i diritti coinvolti, utilizzando i consueti principi della correttezza e della buona fede nell'adempimento delle obblighi contrattuali.
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vincenti
1029 Posts |
Scritto - 17/01/2008 : 17:46:02
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Grazie della risposta. Sei stato davvero esaustivo e debbo farti i complimenti, sei molto bravo (avevo già letto altri tuoi interventi sul forum). Dalla lettura degli articoli citati, in particolare l'articolo 4 delle code ho capito che anche per part-time sotto il 50% debbo dichiarare al mio comune dove andrò a lavorare. Giusto? Lo trovo assurdo, non trovi? E se non lo dichiaro? Come avrai capito la situazione non è di "fiducia reciproca" con l'amministrazione. Dammi un consiglio. |
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giuseppeporpora
27 Posts |
Scritto - 18/01/2008 : 15:48:30
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Per avere un quadro completo della problematica rappresentata, bisogna evidenziare, innanzitutto, che per i dipendenti pubblici vige il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego, ai sensi di quanto disposto in materia dalla legge 662/1996, commi 60 e 61. In tal senso, ti consiglio di dare uno sguardo alle disposizioni dettate dall'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, che disciplina la materia delle incompatibilità nel rapporto di lavoro e pubblico. La stessa normativa, appena citata, consente la deroga al principio di esclusività in alcuni casi specifici, tra i quali si inserisce la possibilità di svolgere un'altro lavoro ai dipendenti con rapporto di lavoro non superiore al 50% di quello a tempo pieno, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza. Tale autorizzazione deve consentire al datore di lavoro la possibilità di verificare che non sussistono conflitti di interesse nello svolgimento dei due rapporti di lavoro. Visto che mi chiedi un consiglio sul comportamento da adottare, ti posso dire, con estrema convinzione, di evitare assolutamente di prendere decisioni che vanno in contrasto con la normativa citata. Infatti, il legislatore ha previsto un preciso obbligo per l’amministrazione di procedere a verifiche ed accertamenti in ordine all’eventuale svolgimento di attività lavorative incompatibili con l’impiego pubblico da parte di propri dipendenti, come espressamente previsto dal comma 62 dell’art. 1 della legge n. 662/96. Il comma 61 del citato articolo afferma : “La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonchè le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono causa di recesso ….” Pertanto, considerato che il rapporto con l'amministrazione comunale non è dei più felici, eventuali comportamenti illegittimi ti possono portare anche al licenziamento. D'altra parte non capisco per quale motivo non vuoi comunicare l'attività che vai a svolgere. Con la comunicazione ti metti in regola e difficilmente ti possono rifiutare l'autorizzazione, visto che si tratta di un ente di particolari dimensioni e non di un ente piccolo, dove si possono trovare pochissime posizioni in organico con una determinata e specifica professionalità. |
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