Può un comune destinare all'esercizio corrente (anno 2009) l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2008 per finanziare una spesa corrente che non sosterrà materialmente nel 209 ma mensilmente nell'anno 2010? Mi spiego meglio: l'ente vorrebbe fare un bando di gara per servizi di assistenza domiciliare ai disabili od anziani ai sensi della legge 328/2000. Tale servizio, dovrà essere svolto da una cooperativa o altro soggetto da scegliere con gara attraverso personale in possesso di qualifica O.S.A. o altra specializzazione richiesta. Le O.S.A. hanno un co.co.pro. anche se sono retribuite ad ora in base a delle tariffe da stabilire. Fino ad adesso succedeva che l'impegno era svolto per l'anno corrente e si tratta ovviamente di una spesa per prestazione di servizio da regolare mensilmente a presentazione della fattura da parte della società che lo ha svolto. Ora si vorrebbe fare un bando di gara per l'affidamento dei servizi ma utilizzare l'avanzo di amministrazione risultante dal consuntivo 2008 approvato per impegnare la somma necessaria per assicurare un servizio per l'esercizio 2010 o gran parte di esso. Trattasi di una spesa corrente e non di una spesa in conto capitale per la quale l'impegno e perciò il residuo passivo lo si trascina negli esercizi futuri. Nel caso di spesa corrente bisogna anche evidenziare che il T.U.E.L. parla di spesa corrente non ripetitiva (ossia una tantum) ed in questo caso nel corso dell'anno già sono state sostenute spese in tal senso (anche con diverse delibere di variazioni di bilancio) che la si può coprire con avanzo in qualunque periodo dell'anno, mentre per le altre spese correnti solo in sede di assestamento. Ho chiesto a diversi in giro (anche esperti e sono rimasti col dubbio) e vorrei far indirizzare una richiesta dal Sindaco alla Corte dei Conti per un parere.
POTREBBE ESSERE QUESTA LA SOLUZIONE AL PROBLEMA? OSSIA LA PARTE IN ERO CHE MI IMPEDISCE CIO'. TRATTO DAL PRINCIPIO CONTABILE N° 2 DELL'OSSERVATORIO Le entrate o le spese connesse all’acquisizione di beni e servizi che, in forza di contratti già perfezionati nell’esercizio, comportano la riscossione o il pagamento posticipato nell’esercizio successivo, sono rilevate negli accertamenti o negli impegni dell’esercizio corrente in ragione dei periodi riferibili alla competenza del medesimo. Nel caso di riscossioni o pagamenti anticipati la rilevazione avviene negli accertamenti e negli impegni dell’esercizio in cui si verificano i movimenti di cassa nelle pertinenti risorse o interventi. In termini economici sarà rilevato il risconto passivo o attivo.
HO TROVATO ANCHE QUESTO PUNTO TRA IL PRINCIPIO N° 02 DELL'OSSERVATORIO In nessun caso è possibile garantire la copertura finanziaria di spese relative all’anno di competenza, ancorché da pagare negli anni successivi, con impegni pluriennali a valere sugli esercizi futuri.
Cio' che hai reperito nel principio n.2 e' esattamente il contrario del tuo caso poiche' la tua e' una spesa relativa ad esercizio futuro con impegno a valere sulla competenza. A mio parere gia' e' una spesa corrente non poi tanto straordinaria ( scrivi: fino ad adesso succedeva) che di fatto snatura il principio applicativo dell'avanzo , ancorche' legittimamente applicato, ma onestamente vedo molto elusiva l'applicazione di avanzo per parte corrente esercizio futuro ancorche' impegnato ovviamente tutto in competenza . Anche riscontando economicamente il tutto e' molto debole.
Scusa paolo ma forse non mi sono spiegato bene: ciò che volevo dire io è esattamente in linea con il tuo pensiero ossia sostengo che non sia possibile tale applicazione ma vorrei altri riferimenti precisi. Purtroppo è difficile far comprendere ad un'amministrazione che una cosa non può essere fatta: ed è questo il motivo per cui intendo far fare un quesito alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per un parere consultivo. Ciao e grazie e mi raccomando se avete materiale giratemelo Marco