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 Parere su variazione e patto
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comunedilipomo

292 Posts

Scritto - 16/09/2009 :  17:44:08  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Pareri disgiunti:

Secondo voi è possibilie esprimere parere favorevole su una variazione ( in termini di equilbiri di bilancio) e sfavorevole in merito al rispetto del patto per gli anni 2010 e succesivi ( trattandosi di spese in conto capitale che saranno pagate nei prossimi anni e, ad oggi, non conoscendo la finanziaria 2010, e non potendo stimare puntualmente alcune voci di entrata tipo trasferimenti statali, rimborso ici, proventi OO.UU etc.).

Ovviamnete tale dato dovrebbe anche uscire dal prospetto che si allega al bilancio ( e successive variazioni) sul rispetto del patto anni 2009-2010-2011

Fasi successive. alla luce del D.L. n. 78/2009 art. 9

Se il reponsabile da parere negativo, quando arrivano le determinazioni di impegno scaturenti dalla sopraccitata variazione( soprattutto quelle in conto capitale) per analogia dovrebbe comunque dare parere negativo.

rag

18 Posts

Scritto - 16/09/2009 :  18:54:33  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Anch’io sto affrontando questo problema e mi rendo conto che è già difficile rispettare il patto per l’anno 2009 ed è ancora più difficile rispettare il patto per gli anni 2010-2011, questo perché, se il saldo programmatico di competenza mista 2009 è negativo, applicando le percentuali di miglioramento nel 2010 e 2011 sarà sempre positivo. Si tratta un di calcolo matematico imposto dal legislatore agli enti locali a causa degli obblighi assunti a livello europeo per raggiungere a livello statale il pareggio di bilancio nel 2011. Fatta questa considerazione secondo me il parere su una variazione di bilancio che non rispetta il patto non può essere favorevole anche se da un punto di vista contabile è in equilibrio in quanto il mancato rispetto del patto pregiudica il raggiungimento degli obiettivi generali di finanza pubblica, il parere deve essere unico e non può essere suddiviso in due parti, faccio un esempio, se con le entrate in conto capitale sono in grado di finanziare le spese del titolo II e con le entrate correnti non sono in grado di finanziare le spese del titolo I, il mio parere al bilancio di previsione è non favorevole non dirò è favorevole per la parte conto capitale e non favorevole per la parte corrente, in pratica gli obiettivi del patto e la regolarità contabile non possono essere separati, tuttavia, ho visto pareri di responsabili ufficio ragioneria e revisori che fanno questa distinzione. Per gli esercizi futuri il mio consiglio in assenza di normativa o dati certi è quello di individuare eventuali situazioni critiche e nel parere anche favorevole, utilizzare il condizionale, l’ente potrebbe non rispettare il patto al manifestarsi o meno di certi fatti di gestione. In merito alla responsabilità in un parere dell’osservatorio per la finanza e contabilità locali è previsto che se il responsabile del servizio esprime parere non favorevole è comunque tenuto a dare esecuzione a quanto disposto dalla propria amministrazione.

Augusto Pais Becher
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comunedilipomo

292 Posts

Scritto - 01/10/2009 :  12:58:36  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ritorno sul mio precedente post avendo urgenza di definire il modus operandi.

Parere sfavorevole su una variazione al bilancio di previsione 2009 poichè nel 2010 i pagamenti in conto capitale scaturenti dalla variazione non permettono il rispetto del patto (2010).

Deliberazione, comunque, da parte del consiglio.

Informati i responsabili e la giunta della problematica.

Quando arrivano delle determine di impegno sul titolo secondo ( facendo gli amministratori orecchio di mercante) ai sensi dell'art.9 legge 102 non è possibile dare il visto contabile.(questa la mia opinione ed anche quella dell'anci).

Quindi deve rimanere tutto bloccato o, come nel post precedente, il reponsabile deve recepire la volonta del consiglio?
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 01/10/2009 :  13:58:16  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Nel concreto consiglierei il responsabile di eseguire solo a seguito ordine di servizio del Sindaco sempre che tale ordine non sia " manifestamente criminoso".
Qualora poi si ritenga che tale azione possa creare danno erariale occorre riferire alla procura della corte dei conti, qualora invece non si esegua l'ordine di pagare e sia come anzidetto manifestamente criminoso occorre riferire alla procura della repubblica.
Certo che il concetto di " manifestamente" e' molto ampio e noi non siamo giudici per cui ritengo che tale manifestazione debba essere eclatante ( il sindaco ordina di pagare a se stesso , senza averne titolo una somma indebita).
Nella fattispecie farei esclusivamente presente la problematica legata al patto ed il parere non potra' essere in parte ed in parte ma o favorevole o contrario .
La regolarità contabile esiste o non esiste ma mai parzialmente.

Paolo
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bitetto

248 Posts

Scritto - 01/10/2009 :  14:54:05  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ritengo che la volonta' del Consiglio Comunale debba essere attuata senza ulteriori possibilita' per il responsabile del servizio finanziario di evidenziare illegittimita'. Se ha evidenziato esaurientemente nel suo parere i profili di illegittimita' del deliberato resterà, a mio avviso, esente da responsabilità amministrativa. Non mi è chiaro invece il ruolo esercitato nella vicenda dal collegio dei revisori dei conti. Se ritengono anche loro che la deliberazione adottata sia illegittima hanno l'obbligo di segnalarlo alla procura regionale della Corte dei Conti. In caso contrario, per gli eventuali danni prodotti, ne risponderanno per omissione.

A Albanese
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comunedilipomo

292 Posts

Scritto - 01/10/2009 :  15:39:45  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
ringrazio per le risposte.

Il revisore unico ha espresso parere sfavorevole, non trovo comunque la normativa che obbliga i revisori a trasmettere eventuali documenti alla corte.

Ho trovato il parere dell osservatorio a cui faceva riferimento il collega.

http://web.tiscali.it/dirittoeschemi/osservgiu_03.htm


Parere dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, del 5-6 giugno 2003



(Sintesi:

In caso di parere non favorevole del responsabile del servizio finanziario sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio, deve essere indicata di ciò una idonea motivazione.
Pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui è possibile che la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Tuttavia, il Consiglio o la Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella delibera stessa le motivazioni della scelta.
Nel caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in difformità del parere di regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario deve portare comunque a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti)






Oggetto: Parere negativo del responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Con il quesito in oggetto si chiede:

1) se la Giunta comunale può adottare deliberazioni in presenza di un parere contrario e ben motivato del Responsabile del servizio finanziario;

2) se il Responsabile del servizio finanziario, una volta adottata la delibera di cui al punto 1), è tenuto a firmare i relativi mandati di pagamento.

L’art. 49 del Tuel prevede chiaramente l’obbligatorietà del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio che non siano meri atti di indirizzo e qualora comportino impegni di spesa.

Nelle fattispecie suindicate il parere è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in quest’ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione.

Tuttavia, pur essendo un atto procedimentale obbligatorio che va inserito nella deliberazione, il parere di regolarità contabile non è vincolante, per cui si potrebbe verificare il caso in cui la Giunta o il Consiglio deliberino in presenza di un parere sfavorevole, assumendosene tutte le responsabilità. Così si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 680 del 25 maggio 1998 (1).

E’ certamente auspicabile che non si pervenga alla situazione prospettata e che vengano rimosse preventivamente le motivazioni che hanno indotto il responsabile del servizio finanziario ad esprimere un parere sfavorevole; tuttavia, se ciò non avviene preventivamente, sembra necessario che la Giunta o il Consiglio provvedano nel più breve termine possibile, garantendo gli equilibri di bilancio ed in generale il rispetto di tutti i principi dell’ordinamento finanziario e contabile.

In ogni caso, il Consiglio o la Giunta che intendono procedere all’approvazione della deliberazione, pur in presenza di un parere di regolarità contabile contrario, devono indicare nella delibera stessa le motivazioni della scelta.

In merito al punto 2), constatato che nel caso specifico la Giunta o il Consiglio nel deliberare in difformità del parere di regolarità contabile assumono inevitabilmente anche responsabilità amministrative e contabili che sono proprie della figura del responsabile del servizio finanziario è palese che quest’ultimo deve portare a termine l’iter di erogazione della spesa emettendo, se del caso, le liquidazioni ed i mandati di pagamento conseguenti.



_____________________________________________________________________



(1) Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 680 del 25 maggio 1998
Ricorso sig.ra M. (avv.ti Sabatini e Foglietti) contro Comune di Pescara (non costituito)
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 144 del 10.3.1994


(I pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria non pongono alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo l'acquisizione su queste dei pareri stessi)


Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE



(Omissis)



FATTO


La ricorrente, dipendente del comune di Pescara fin dal 16.6.1980 con la qualifica di ausiliaria d'infanzia (III livello), e' stata riassegnata alle proprie mansioni originarie, dopo un lungo periodo trascorso prima presso la Casa di Riposo di via Rigopiano e successivamente presso la Ripartizione igiene, sanità, assistenza e sicurezza sociale.

Dopo che un primo ordine di servizio (impugnato con il ricorso 558/91, dichiarato improcedibile dal TAR con statuizione non appellata) era stato superato da altro successivo del 27.1.1992, che ha riportato la M. alla ripartizione comunale, con i provvedimenti fatti oggetto del ricorso n. 850/93 - la cui reiezione e' oggetto del presente giudizio di appello - la dipendente e' stata ritrasferita all'asilo nido in via Arapietra, per svolgervi le proprie mansioni di «ausiliaria d'infanzia».

Il ricorso avverso tale ultima riassegnazione di funzioni è stato respinto in primo grado, ed avverso la decisione reiettiva e' stato interposto l'appello di cui trattasi.

All'udienza del 10.3.1998 la causa e' stata trattenuta in decisione.



DIRITTO


L'appello e' infondato.

1. - Con il primo motivo di gravame, viene denunciato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Ritiene la sezione che, mentre da un lato non occorre alcuna speciale motivazione per destinare un dipendente assunto con qualifica di ausiliaria d'infanzia allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica posseduta, d'altra parte - come già correttamente affermato dal giudice di primo grado - è evidente che solo in vista ed in funzione dell'avvenuta riassegnazione di mansioni proprie poteva giustificarsi la partecipazione, non contestata, della M. al corso di riqualificazione professionale, altrimenti destinato a risolversi in uno spreco di tempo e di risorse umane da parte dell'amministrazione.

2. - Con il secondo motivo di appello si assume la violazione dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'infondatezza della censura proposta consegue al rilievo che la norma citata, nel prevedere la necessità dei pareri del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale, ciascuno per quanto di propria competenza, non pone alcun limite alla potestà deliberante della giunta e del consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo che su queste ultime sia stato acquisito, quale elemento formale dell'iter procedimentale, il parere dei predetti organi tecnici.

Ove si opinasse diversamente, si finirebbe inammissibilmente con il conferire ai citati organi consultivi l'effettivo potere di amministrazione, degradando la giunta ed il consiglio ad una funzione di mera ratifica di determinazioni amministrative sostanzialmente imputabili ad altri soggetti.

Nel caso di specie, in particolare, non può nemmeno sostenersi che la deliberazione assunta a complemento di quella sulla quale era stato reso il parere tecnico dei citati organi, non fosse il logico sviluppo e, si vorrebbe dire, il necessario corollario, della partecipazione al corso di aggiornamento, di cui si e' detto trattando del primo motivo di appello.

3. - Con il terzo motivo di appello si lamenta la violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ritiene la sezione che l'avviso in questione non fosse necessario nel caso di specie, poiché la M. era già a conoscenza del procedimento unitario all'esito del quale e' stata disposta la sua partecipazione al corso e, come corollario di ciò, la sua assegnazione alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

4. - Con il quarto motivo di appello, si censura la violazione delle norme (art. 2 D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268; art. 18 regolamento organico comunale, art. 10 d.P.R. 25 settembre 1993, n. 247) relative alla mobilita' del personale nell'ambito dell'ente.


Anche tale motivo e' infondato, in quanto la riassegnazione della dipendente alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza non integra un'ipotesi di mobilità, per quale disciplinata dalla normativa precisata, essendosi in sostanza di fronte, nel caso in questione, ad un'ipotesi di ripristino della normale corrispondenza tra qualifica posseduta e mansioni effettuate dal dipendente pubblico.

5. - Il quinto motivo di appello, che lamenta l'illegittimità derivata dei successivi ordini di servizio in quanto applicativi della citata deliberazione della giunta comunale, rimane assorbito dall'effettuata verifica della legittimità di quest'ultima.

6. - In conclusione, l'appello deve essere respinto in relazione a ciascun motivo.


(Omissis)

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bitetto

248 Posts

Scritto - 02/10/2009 :  08:24:06  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'obbligo di denuncia alla procura regionale della Corte dei Conti in capo ai revisori deriva, a mio parere, dal combinato disposto delle seguenti norme:
- art. 1, comma 6, del D. Lgs. 286/99;
- art. 1, comma 3, della legge 20/94;
- art. 239, comma 1, lett. e) del Tuel atteso che i provvedimenti di gestione sarebbero illegittimi per derivazione dalla applicazione della (illegittimia) deliberazione consiliare.

A. Albanese
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 02/10/2009 :  08:57:07  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Scrissi nel concreto e c'e' un motivo.
La teoria non fa una piega ed diamo attuazione a tutto quanto il CC delibera anche con parere contrario ma , per sola notizia , la prassi a volte e' un po' diversa.
In caso similare , a seguito complicata vicenda amministrativa, la Corte attraverso i suoi organi ispettivi in sede di istruttoria per presunto danno erariale sostenne la assoluta necessita' dell'ordine "legittimamente" impartito dal sindaco per dare corso agli atti successivi a deliberazione con parere contrario .
A loro dire non era sufficiente la deliberazione che decideva comunque di adottare un atto contabilmente irregolare a giustificarne gli atti successivi comunque illegittimi per provenienza.
In ultima analisi la deliberazione non libera completamente il responsabile del finanziario da soggettive responsabilita' dovendo , a loro dire, eccepire l'irregolarita' nelle distinte fasi della spesa .
E' stata una esperienza che mi ha insegnato qualcosa anche se il diritto contabile ed i libri ci dicono " come dovrebbero andare le cose" spesso queste vanno in modo diverso.
Se puo' tornare utile ai colleghi.

Paolo
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bitetto

248 Posts

Scritto - 02/10/2009 :  09:09:05  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie Paolo, della tua preziosa testimonianza di esperienza sul campo. Concordo con quanto hai rappresentato. Insisto sul ruolo che dovrebbero avere nella vicenda anche i revisori dei conti.

A. Albanese
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