Le disposizioni introdotte al comma 4 dell'art. 76 del DL n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, sembrano escludere la possibilità di assunzioni con qualsiasi tipologia contrattuale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità. Il comma 1 dello stesso articolo inserisce nelle spese di personale anche "quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati ....", che precedentemente non erano inserite nel calcolo della spesa di personale (Vedi Circolare MEF n. 9 del 2006). Appare evidente che il legislatore abbia voluto bloccare per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, ogni possibilità di ricorso a qualsiasi instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. |