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GIUSEPPE
105 Posts |
Scritto - 10/09/2009 : 09:22:21
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| in sede di riequilibrio al consiglio viene proposto di finanziare il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori assolti da un procedimento penale con l'avanzo vincolato(alienazione di un immobile), l'avanzo libero non è sufficiente. premesso che il parere tecnico del responsabile degli affari generali è negativo(gli amministratori non avrebbero preventivamente comunicato il nome del loro legale), il responsabile del settore finanziario può esprimere parere favorevole,ovvero visto il parere tecnico negativo e visto che viene utilizzato un avanzo in c/capitale per finanziare spese correnti deve esprimere parere negativo? |
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marconar
98 Posts |
Scritto - 10/09/2009 : 10:43:10
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| Secondo me dovresti esprimere parere non favorevole. non si può finanziare la spesa corrente con l'avanzo in c/capitale. |
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GIUSEPPE
105 Posts |
Scritto - 10/09/2009 : 11:13:37
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| il dubbio sorge perche essendo in sede di riequlibrio possibile usare qualsiasi risorsa disponibile per ripinare potenziali squilibri, l'avanzo vincolato è l'unica possibile risorsa , il problema è il parere negativo del responsabile affari generali . |
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marconar
98 Posts |
Scritto - 10/09/2009 : 13:37:54
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| Secondo me resta inteso che l'avanzo per spese di invest lo destini a quelle, non a spese correnti, anche se sei in situazione di squilibrio. |
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GIUSEPPE
105 Posts |
Scritto - 10/09/2009 : 13:59:15
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| se leggi il principio contabile n.2 puo verificare come per il ripiano di eventuali squilibri si utilizzano prima le risorse ordinaria e successivamente quelle vincolate in caso di incapienza delle prime, secondo me bisogna verificare se questa spesa è essenziali ai fini della stabilità del bilancio , cioè non crendo la copertura finanziaria per questa spesa l'ente in un futuro prossimo rischia il dissesto, perche ad esempio gli amministratori ricorrendo al giudice per il mancato rimborso,ottengono per il comune una sentenza di condanna con ulteriore aggravio per l'ente. |
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Monti
178 Posts |
Scritto - 14/09/2009 : 15:24:05
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Non mi è chiaro se l'alienazione dell'immobile è già avvenuta oppure è in corso.
Poi, suggerirei al responsabile degli affari generali di valutare bene prima di esprimere parere negativo per la mancata preventiva comunicazione del legale da parte degli amministratori.
TEMPI E MODI PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO - ASSISTENZA PREVENTIVA DELL'ENTE PROCEDIMENTO DI RIMBORSABIILITÀ EX POST - AMMISSIBILITÀ Un' interpretazione strettamente letterale dell'art. 67 D.P.R. n. 68 del 1987, esteso dalla giurisprudenza dai dipendenti agli amministratori, al pari dell'art. 16 D.P.R. n. 191 del 1979, porta ad escludere il rimborso a posteriori.
Secondo tale rigida prospettazione parte della giurisprudenza nega che l'Ente possa erogare il rimborso ai dipendenti delle spese legali sostenute nel corso di un giudizio penale conclusosi con l'assoluzione piena e definitiva, quando la richiesta del dipendente sia stata avanzata a procedimento concluso, anziché sin dall'apertura del procedimento.
Ma tale rigida impostazione contrasta con i principi fondamentali che giustificano e riconoscono al dipendente e all'amministratore il diritto al predetto rimborso se assolti con formula piena e previa verifica dell'assenza di conflitto.
Invero "il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali sostenute a causa e nell'occasione dello svolgimento di un mandato elettivo è da ritenersi "espressione di un principio di civiltà giuridica" fondato sull'art. 51 della carta costituzionale e recepito dal legislatore…"(Corte dei Conti sez. regionale di controllo per la regione Lazio, delibera n.14/c/2004).
Semmai, nell'ipotesi in cui "il dipendente (o amministratore) ometta di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione da parte dell'ente, quest'ultimo ne subisce le conseguenze nel senso che l'Amministrazione non è più tenuta ad un rimborso pieno della parcella, specie quando la stessa contenga importi "quadruplicati" rispetto a quelli previsti dalle tabelle professionali.
Infatti la partecipazione dell'ente alla scelta del legale, avrebbe potuto indirizzare la stessa verso un professionista che avesse assunto l'impegno di mantenersi nei limiti di dette tabelle.
Si ritiene , pertanto, che l'amministrazione , in assenza della preventiva intesa, possa ridurre il rimborso alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata" (così circ. Ministero dell'Interno 30.5.2003 - 16.59).
L'ammissibilità di un rimborso spese ex post è acconsentita in giurisprudenza ed in dottrina:
La disposizione contenuta nell'art. 67 d.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, secondo cui l'ente locale in ipotesi che "si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabiltà civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento", consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente. T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997, n. 108.
La pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la p.a. è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso ("ex post"), che non sussista un conflitto d'interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore (così argomentando, il tribunale ha ritenuto la relativa controversia afferente la sfera della giurisdizione generale di legittimità)T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 18 marzo 2004, n. 1390. "D'altra parte, il diritto al rimborso delle spese sostenute per la nomina del difensore, non può nemmeno considerarsi escluso dalla circostanza che l'Amministrazione non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore non solo poiché il principio del diritto alla difesa non può subire alcuna limitazione (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999 "Il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, richieste ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia previamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente), ma anche perché la normativa dettata dall'art. 41 del D.P.R. n. 270/87 ("L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio è all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Nulla dice in merito al momento in cui l'Amministrazione può e deve assumere a proprio carico le spese di giudizio.
"Invero, come si è avuto sopra occasione di sottolineare, per il rimborso delle spese legali a seguito di processi subiti da dipendenti o amministratori pubblici, la normativa vigente offre due diverse ipotesi: quella dell'intervento preventivo dell'ente, così come prevede l'art. 67 del DPR n.268 del 1987 , e quello successivo, come è stabilito dall'art.18 della legge n.135 del 1997 applicabile ai dipendenti statali" (Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Abruzzo, sentenza 17 maggio 2004 n.428)
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GIUSEPPE
105 Posts |
Scritto - 14/09/2009 : 15:59:53
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| l'alienazione dell'immobile è già avvenuta negli anni passati, l'importo è confluito nell'avanzo in conto capitale , che adesso si vorrebbe utilizzare.nella proposta di deliberazione il responsabile degli affari generali non ha espresso alcun parere (dovrebbe essere parere negativo anche se non è motivato).Io in quanto responsabile finanziario ho espresso parere negativo sia perche non c'è il parere degli affari generali e sia perche in un precedente parere avevo proposto di utilizzare delle entrate correnti e spalmare l'importo per più anni visto che si tratterebbe di un transazione , quindi di spese correnti. cosa ne pensi? |
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GIUSEPPE
105 Posts |
Scritto - 17/09/2009 : 12:41:25
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| AVENDO IL CONSIGLIO APPROVATO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON IL PARERE NEGATIVO DEL SETTORE FINANZIARIO, LA DELIBERA è COMUNQUE ESECUTIVA E LEGGITTIMA, QUINDI NEL MOMENTO IN CUI IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI PRODURRA LA DETERMINA DI LIQUDAZIONE IL RESPONSABILE FINANZIARIO AI SENSI DEL'ART.L'art.184 comma 4 del Tuel ,PUO PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELLA STESSA ED EFFETTUARE IL RELAIVO MANDATO. |
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