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 Obbligo Durc su liquidazioni
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 26/08/2009 :  10:32:19  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Per i colleghi:
Allego di seguito quanto ho scritto ai vari responsabili dei comuni che seguo ai fini del Durc :

L'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è delle stazioni appaltanti.
Tale disposizione è prevista dal comma 10 dell’art. 16 bis della Legge 28 gennaio 2009 n.2, (conversione del D.L. 185/2008 “Anticrisi”).

Tale comma prevede che: ”In attuazione dei princýpi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto”.

Si rammenta che l’obbligo di richiesta e verifica del Durc e’ in capo alla pubblica amministrazione che deve richiederlo telematicamente a http://www.sportellounicoprevidenziale.it/ previa identificazione mediante password ed ID.( a tale scopo si invita il servizio Tecnico ad inserire nuovi opratori al sito gia’ autorizzato come Comune di Oulx essendo per i lavori pubblici il Durc operante dal 2006)

Considerato poi che che l’importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria, si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all’amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione ( ergo : sono esclusi gli acquisti di beni che vengono utilizzati direttamente dall’amministrazione richiedente)
Trattandosi poi , come prima detto , di documentazione amministrativa e dovendo lo scrivente ex art. 184 comma IV del T.U. 267/2000 “ effettuare…controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione “ si invitano i signori responsabili ad allegare alle liquidazioni soggette a Durc , il Durc stesso verificato regolare.


Paolo

annam

199 Posts

Scritto - 26/08/2009 :  13:42:07  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Paolo, per favore potresti fare qualche esempio di situazioni per cui il DURC NON SERVE?
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 26/08/2009 :  14:17:24  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Per quelle forniture di beni che poi vengono usati dal Comune stesso ( carta, computer , cancelleria etc oppure per l'utc materiali edili vari, macchinari ed attrezzi).

Il vero problema si pone quando si affida un servizio ad una associazione che pur avendo partita Iva non e' legittimamente iscritta al registro imprese. Il Durc e' impossibile.

Io credo che quando la norma sara' applicata cosi' come e' scritta ( quando qualcuno diverra' obbligato solidale con una ditta in una causa di lavoro ) nessuno vorra' piu' lavorare o prestare servizi ai comuni.

Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 27/08/2009 :  10:33:52  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
E' peggio di come pensavo andate a :http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/DURC/Faq_durc_applicazione_requisiti.htm


Paolo
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 27/08/2009 :  11:36:20  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ho scritto a Piscino una mail in questo senso :

Caro Eugenio,

la problematica Durc rischia di bloccare i pagamenti degli enti Il tutto e' stato preso molto sotto gamba .
Sul sito del ministero del lavoro ( che ho indicato nel forum) sono ben individuate le fattispecie soggette a Durc.
Ho la mia opinione sul controllo ammnistraivo del durc che deve effettuare il responsabile del servizio finanziario e l'ho
inserita nel forum.

Potresti magari sollevare il problema su Italia Oggi ?

Ciao , Paolo Gros

Paolo
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annam

199 Posts

Scritto - 27/08/2009 :  13:30:05  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Caro Paolo, ti sarò eternamente grata.........
Qualcuno però dovrebbe spiegarmi come fare a rispettare, per esempio, le scadenze delle bollette dell'acqua che arrivano il 25/8 e scadono il 3/9!!!!!!!
grazie ancora.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 27/08/2009 :  14:12:57  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Hai ragione e non e' il solo problema.
Per assurdo occorrerebbe richiedere Durc telematico con cadenza mensile per tutti i fornitori abituali ( Enel telecom etc ).
Credo che quando il problema scoppiera' lo sportello unico andra' in tilt cosi' come a suo tempo Equitalia o le visite fiscali delle Asl.
Avrebbe un minimo di senso se la risposta fosse telematica ed immediata come per Equitalia ma a 30 gg per posta vi lascio immaginare.

Credo che per provocazione quando paghero' in ritardo qualcosa a causa del ritardo del Durc chiedero' al Ministero del lavoro gli interessi ...non mi calcoleranno ma vedremo se la Corte dira' che il danno erariale lo debbo pagare io .
Spero che Piscino sollevi il problema su Italia Oggi ....forse qualcosa si muovera'.
Io , me tapino, non ho alcun riscontro con i media e la mia opinione conta assai poco.

Paolo
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annam

199 Posts

Scritto - 28/08/2009 :  12:37:00  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Paolo, forse la tua opinione non andrà direttamente sui giornali (speriamo che qualcosa possa fare dott. Piscino) ma, ti giuro, sei GRANDE!!!
E allora, approfittando spudoratamente, ti sottopongo un problemone:
Siamo a settembre, per cause diverse, vengono a mancare sostanziose risorse. Mi riferisco ad entrate correnti e anche ad entrate da oneri da utilizzare per finanziamento spese correnti.
Ora, in settembre, con la verifica dello stato attuazione programmi l'amministrazione dovrà, per forza, attingere all'a.a. libero per equilibrare.
E qui il dilemma:
se l'a.a. viene utilizzato per equilibrare la gestione e quindi finanziare spese RIPETITIVE,
se, come dice l'art. 187 del tuel, l'applicazione dell'a.a. si può fare per le altre spese correnti (quindi le ripetitive) solo in sede di assestamento (non aggiunge "generale"),
se l'art. 175 del tuel dice "mediante LA variazione (singolare, quindi una sola) di assestamento generale ...."
significa che se con il riequilibrio di settembre uso l'a.a. per arrivare all'equilibrio, NON POTRO' PIU' FINANZIARE CON A.A. LIBERO SPESE CORRENTI RIPETITIVE?
Aiuto!
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 28/08/2009 :  14:56:39  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Secondo me e' possibile.Sono due fattispecie diverse che per assurdo non parlano tra loro.
A settembre tu devi " riequilibrare" ex art.193 comma 3 previsot dal capo IV del TU(...tutte le entrate a prescindere da come possano essere utilizzate quindi anche l'avanzo che in tale comma non e' contemplato in quanto cio' che e' escluso e' espressamente previsto)
Entrto fine novembre metti in esere cosa diversa ovvero utlizzi l'avanzo anche per spese correnti non tipetitive.
Nel primo caso sei autorizzata dall'art.193 3 comma e nell'altro dal 175 8 comma .
Le due applicazioni non sono sommabili in quanto l'avanzo e' comunque parte di "tutte le entrate".
Grazie per gli immeritati complimenti e buon lavoro.

Paolo
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annam

199 Posts

Scritto - 31/08/2009 :  09:43:13  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Paolo, non sono complimenti immeritati, fidati!!! e credo che d'accordo con me siano tanti colleghi...
grazie ancora, ciao
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