Facendo seguito ad un mio precedente post (nel forum "Altro") vi segnalo quest'interessante articolo pubblicato sabato su ItaliaOggi, relativo al tasso di interesse legale:
Dal 1° gennaio 2008, come previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2007, il saggio degli interessi legali è passato dal 2,5 al 3 per cento. In materia di tributi locali, tale incremento potrebbe riverberare effetti, sia sul fronte degli accertamenti che su quello dei rimborsi, in relazione a ciò che i singoli enti locali hanno deliberato in sede regolamentare. Inciderà, invece, sicuramente nel calcolo delle somme dovute dal contribuente in caso di ravvedimento operoso.
La novità
L'art. 1284 del codice civile riconosce al ministro del tesoro il potere di modificare il saggio degli interessi legali, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
E così, preso atto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, il ministro del tesoro, con decreto del 12 dicembre 2007, ha elevato di mezzo punto la misura degli interessi legali, fermi dal 2004 al 2,5 per cento.
Fisco locale
In materia di tributi locali l'art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006 dispone che la misura annua degli interessi è determinata da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. La norma prevede inoltre che gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Al riguardo il ministero delle finanze, con nota n. 6464/dpf del 20 aprile 2007, ha chiarito che ciascun ente locale può quindi, con proprio regolamento, determinare il tasso di interesse da applicare ai tributi di propria competenza nella misura che scaturisce dall'aumento o dalla diminuzione fino a tre punti percentuali del saggio di interesse legale fissato dall'articolo 1284 del codice civile.
Ne consegue, a parere dell'amministrazione finanziaria, che quest'ultima misura costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di interesse e rappresenta per ciò stesso la misura percentuale del tasso applicabile ai tributi locali nell'ipotesi in cui l'ente non intenda disciplinare la materia in esame.
Casi e conseguenze
In ciascun ente locale si possono quindi verificare tre ipotesi: 1) non è stata adottata alcuna disposizione regolamentare; 2) con regolamento è stata fissata una specifica misura degli interessi annua (per esempio: 2,75 per cento); 3) con regolamento è stato previsto uno spread da aggiungere al saggio degli interessi legali (per esempio: interesse legale maggiorato dello 0,50 per cento).
In relazione alle tre diverse situazioni il nuovo tasso legale provocherà effetti diversi. Nel primo caso, dall'1/1/2008 gli interessi dovranno essere computati in ragione del 3 per cento su base annua.
Nella seconda ipotesi, si continueranno ad applicare gli interessi del 2,75 per cento; tale misura, infatti, rientra nella fascia consentita dalla legge (da 0 a 6 per cento).
Nell'ultimo caso, a decorrere dal corrente anno, il saggio di interesse passerà automaticamente al 3,50 per cento.
In ogni caso gli interessi, sia in caso di accertamento che di rimborso, devono essere calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Ravvedimento operoso
Nessuna facoltà è invece riconosciuta alla potestà regolamentare degli enti locali per quanto attiene alla misura degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente.
In questo caso infatti è la legge, e segnatamente, l'art. 13, comma 2, del dlgs. n. 472/1997 a prevedere che per poter usufruire della sanzione ridotta (a un ottavo o a un quinto), oltre al pagamento del tributo, o della differenza, quando dovuti, occorre corrispondere gli interessi moratori calcolati al «tasso legale» con maturazione giorno per giorno. È di tutta evidenza pertanto che, in questo caso, per effetto del nuovo saggio degli interessi legali, dall'1/1/2008 gli interessi moratori dovranno essere calcolati al 3 per cento.
Così, per esempio, se un contribuente ha effettuato un insufficiente versamento dell'Ici a saldo (scadenza 17/12/2007), per poter usufruire del pagamento di una sanzione del 3,75 per cento (1/8 del 30 per cento), entro il prossimo 16 gennaio 2008 dovrà versare, oltre alla differenza d'imposta e alla sanzione ridotta, gli interessi moratori calcolati per 14 giorni (dal 18 al 31 dicembre 2007) al 2,5 per cento e per i restanti 16 giorni (dall'1 al 16 gennaio) in ragione del 3 per cento.
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