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declaire
27 Posts |
Scritto - 28/07/2009 : 08:58:02
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| Il Comune eroga ad un comitato di quartiere (in posseso solo di codice fiscale) un importo di euro 1.000, per un incarico ad organizzare una festa patronale. Tale importo deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto che il comune trattiene e versa all'erario? Se in caso affermativo o negativo citare estremi della norma. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 28/07/2009 : 16:22:03
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Vedo due possibilita': 1) il comune eroga "un contributo" e quindi da uno 05 al comitato per la manifestazione. Se non e' a percentuale copertura delle spese deve assoggettare il contrbuto all'irpef 1045 ( ritenuta del 4%) 2) il comune richiede una prestazione di servizi ad un soggetto ( comitato) che non la puo' fiscalmente fare
A mio avviso non e' configurabile la ritenuta 20% per lavoro autonomo occasionale inferiore o superiore ai 5000 euro in quanto si riferisce a persona giuridica e non fisica. La disciplina del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell'articolo 2222 del Codice civile. Ma, negli ultimi anni, si sono succeduti degli apporti normativi che hanno individuato delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale: la Legge 14/02/2003 n. 30, il D. Lgs. n. 276/2003 attuativo della Legge Biagi, la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 dell'8/01/2004 e le circolari Inps n. 9 del 22/01/2004 e n. 103 del 6/07/2004. I lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell'anno solare non sono obbligati all'iscrizione alla gestione separata nè al versamento di aliquote contributive; i lavoratori autonomi occasionali con compensi superiori a 5.000 euro nell'anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai sensi della Legge n. 326/03 e in base alla Circ. Inps n. 103/2004, sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata e al versamento di aliquote contributive solamente sulla quota di reddito eccedente. L'obbligo di iscrizione alla gestione separata nasce nel momento e nell'anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi.
Ora e' evidente che se il committente e' il comune dovra' identificare la persona fisica e non giuridica ( comitato) richiedendo una prestazione occasionale autonoma e solo allora potra' legittimamente effettuare una ritenuta irpef 1040 (20%). Se si richiedono prestazioni il soggetto che presta deve essere correttamente inquadrato dal punto di vista fiscale .
Qualora il comune paghi una prestazione di questa natura in un intervento 03 dovra' pagare l'Iva o indicare per quale motivo non la debba pagare ( art.10 dpr 633 o contribuente minimo etc etec)
Estremi normativi di riferimento:
2003 276 - 10/09/2003 Decreto Legislativo Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) 2003 30 - 14/02/2003 Legge Nazionale Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro 2004 1 - 08/01/2004 Circolare Ministeriale Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto come previsto dal D. Lgs 276/03 2004 103 - 06/07/2004 Circolare Legge 24 novembre 2003, n. 326. Art. 44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati alle vendite a domicilio. Chiarimenti. 2004 9 - 09/01/2004 Circolare D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276. Artt. 61 e seguenti. Lavoro a progetto.Legge 24 novembre 2003, n.326. Art.44. Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e incaricati delle vendite a domicilio 2009 88 - 09/07/2009 Circolare Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9 aprile 2009, n. 33 'conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi', pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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Paolo |
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declaire
27 Posts |
Scritto - 29/07/2009 : 15:02:15
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Paolo sei sempre chiarissimo. Grazie Salvatore |
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