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annam
199 Posts |
Scritto - 24/07/2009 : 11:25:09
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Gentili colleghi sono in estrema difficoltà di fronte all'art. 9 del D.L. 78/2009. A parte il fatto che si usano terminologie non propriamente della nostra contabilità, non capisco il riferimento dei pagamenti con i "relativi stanziamenti di bilancio". Non mi pare che il bilancio sia formulato in termini di cassa! Comunque, poichè il mio ente ha adottato (con atto commissariale)un bilancio non coerente con il limite programmatico di patto, poichè a data odierna siamo assolutamente fuori, qual è il comportamento più corretto da adottare per non finire nei guai? Il mio Segretario interpreta la norma escludendo dalle "regole di finanza pubblica" il rispetto del patto. Io non sono d'accordo. Sono ferma con gli impegni sia di parte corrente che di parte investimenti. Ho letto la nuova formulazione del parere contabile pubblicata su Italia Oggi e su ANUTEL e, a maggior ragione sono in difficoltà. Qualcuno ha notizie in mio soccorso? Vi ringrazio proprio con tutto il cuore anche perchè, nel frattempo si è insediata la nuova amministrazione e hanno tante idee e tanta voglia di fare! |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 24/07/2009 : 11:54:12
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Stendendo un velo pietoso sulla " interpretazione " del segretario che ritengo neppure vada commentata ( non e' solo una regola ma anche un principio di finanza pubblica ) ti inserisco di seguito parere Anci Toscana in merito: L’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, come convertito in legge n. 133/2008, stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno “deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”.
La norma ricalca l’analoga previsione a suo tempo introdotta dal comma 684 della legge n. 296/2006, che ha rappresentato una novità nel tessuto normativo di riferimento. Con la novella legislativa – riconfermata in buona sostanza anche dal riportato art. 77-bis – il rispetto del Patto di stabilità interno è divenuto elemento di legittimità del bilancio di previsione, il cui contenuto deve essere tale da garantire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico.
La norma è (era ed è) da considerarsi precettiva e vincolante per le Amministrazioni locali obbligate ad approvare il bilancio assicurando il conseguimento del predetto obiettivo in termini di previsioni.
Vale la pena evidenziare che il bilancio approvato in contrasto con il predetto obbligo è comunque in grado di esplicare gli effetti per i quali è stato approvato, fino al suo eventuale annullamento, con particolare (ma non esclusivo) riferimento all’autorizzazione delle spese previste ed all’effettuazione delle operazioni che prevede anche a mezzo dei suoi allegati. Tale efficacia si esplica pur in presenza di pareri negativi (si ritiene necessariamente sfavorevoli nel caso di cui trattasi) del Responsabile dei servizi finanziari e del Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore unico). Si ricorda che il principio contabile n. 2, punto 75, prevede che in caso di parere di regolarità contabile non favorevole l’organo consiliare può approvare il bilancio indicando nella deliberazione i motivi della scelta, della quale i consiglieri se ne assumono conseguentemente le responsabilità.
In questo contesto la Corte dei conti (fra le più recenti sez. reg. controllo Lombardia, 2 aprile 2009, n. 66) ha “affermato che il bilancio preventivo degli enti locali, per la sua natura programmatoria e per il rispetto del principio di veridicità, deve essere deliberato nel rispetto dell’obiettivo di miglioramento dei saldi come previsto nella manovra finanziaria per il 2009 e deve rispecchiare l’effettiva volontà gestoria dell’ente. Il principio ha trovato espressione nell’art. 77-bis, comma 12, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008”.
Si vuole peraltro porre l’attenzione sul fatto che se da un lato l’Ente ha l’onere di approvare il bilancio di previsione in regola con il Patto di stabilità, è però soltanto al termine dell’esercizio che potrà emergere l’effettivo mancato rispetto dello stesso, con l’irrogazione delle sanzioni previste. A tal proposito si osserva che, come il rispetto in via preventiva non assicura il verificarsi della medesima situazione in via consuntiva, allo stesso modo la violazione in sede preventiva del Patto non determina necessariamente il suo effettivo mancato rispetto. Ad ulteriore supporto di tali considerazioni si rileva che se l’Amministrazione, in via consuntiva, riuscisse a conseguire l’obiettivo programmatico assegnato si determinerebbe “la convalida de facto” del bilancio preventivo originariamente viziato e l’insussistenza delle condizioni che determinano l’irrogazione delle sanzioni.
Non si può comunque non evidenziare la differenza fra le due situazioni per ciò che concerne l’eventuale emergere di responsabilità a carico degli amministratori che hanno approvato il bilancio di previsione, nel caso in cui il mancato rispetto dell’obiettivo del Patto si verifichi anche a consuntivo.
Ad ogni modo, volendo individuare i profili di responsabilità conseguenti al bilancio preventivo approvato senza rispettare i vincoli del Patto, si rileva che dallo stesso non scaturisce direttamente un danno per l’Amministrazione, posto che gli eventuali nocumenti (di vario genere, ossia organizzativi, finanziari, altro) potranno manifestarsi soltanto con l’irrogazione delle sanzioni previste dalla disciplina vigente.
Si evidenzia, tuttavia, che la Corte dei conti è giunta (cfr. parere n. 66 cit.) a conclusioni piuttosto rigide tenuto conto della predetta valenza di “principi fondamentali” delle norme citate, affermando che “le disposizioni richiamate non possono essere eluse né disapplicate, anche con riferimento ad uno solo dei parametri da esse prese in considerazione. Pertanto, anche se le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità trovano applicazione nell’anno successivo a quello nel quale gli obiettivi non sono stati raggiunti, costituisce comunque un obbligo giuridico per gli amministratori dell’Ente il deliberare il bilancio preventivo nel rispetto degli obiettivi e dei saldi previsti nella legge finanziaria di quel esercizio”.
Si rammenta che può anche essere effettuata una segnalazione alla Procura della Corte dei conti per verificare l’eventuale danno cagionato all’Ente a seguito dell’approvazione del bilancio preventivo in violazione delle norme in materia di Patto di stabilità (ed a maggior ragione in caso di effettivo mancato conseguimento a consuntivo dell’obiettivo programmatico) – i cui esiti non sarebbero, al momento, prevedibili. (vedi nota)
È bene infine tenere presente che la situazione viene subito conosciuta dalla Corte dei conti (sezione regionale di controllo) sulla base della relazione/questionario sul bilancio di previsione che l’organo di revisione è tenuto a trasmettere alla sezione. Quest’ultima, accertato il mancato rispetto, provvede ad adottare specifica pronuncia ai sensi dell’art. 1, c. 668, della legge n. 296/2006, invitando l’Amministrazione comunale ad attuare manovre correttive che possano consentire il conseguimento dell’obiettivo del Patto di stabilità, vigilando sulla loro attuazione. Il comportamento tenuto dagli amministratori potrà quindi essere valutato in relazione ai profili di responsabilità sopra cennati.
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Paolo |
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comunedilipomo
292 Posts |
Scritto - 24/07/2009 : 12:08:14
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allego Nota di chiarimento Anci/Ifel sulla responsabilità in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno. In allegato anche una bozza di delibera a supporto delle scelte decisionali dei Comuni, che potrà essere mutuata al fine di fornire un valido strumento operativo ai Comuni
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=10024&IdDett=19348
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vincenti
1029 Posts |
Scritto - 24/07/2009 : 14:02:52
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Vi ricordate in che data da ItaliaOggi è stato pubblicato il nuovo parere riformulato? grazie |
g.vincenti |
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comunedilipomo
292 Posts |
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comunedilipomo
292 Posts |
Scritto - 24/07/2009 : 14:24:54
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| a parte che penso che per apporre il nuovo visto cosi formualto debba essere modificato anche il regolamento di contabilità |
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comunedilipomo
292 Posts |
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