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 indennità di centralinista
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aldera

62 Posts

Scritto - 09/06/2009 :  10:40:15  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Esiste ancora l'indennità spettante al centralinista (chiamata anche indennità di cuffia)? Non riesco a trovare riferimenti nei CCNL Enti Locali. Grazie

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 10/06/2009 :  09:20:35  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'unico riferimento che io conosca e' l'art. 9 della L.113/85 che prevede una indennità di mansione ma solo per i non vedenti.

"1. A tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici."

Peraltro poiche' tale indennita' e' prevista per legge non deve gravare sul fondo salario accessorio.

Paolo
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pietrore

34 Posts

Scritto - 10/06/2009 :  12:41:47  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Quesito: V6.24 L’indennità per i centralinisti non vedenti (art. 9 L. 113/85) spetta anche in caso di assenza dal servizio? (aggiornato al 13 aprile 2004)

Risposta: L’art. 9, comma 1 della L. 113/85 prevede che a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una “indennità di mansione” .
Abbiamo già avuto modo di chiarire (si veda la risposta al quesito V6.20) che questa disposizione, rivolta sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia ai dipendenti di enti ed aziende private, deve ritenersi ancora valida ed efficace, non essendo interessata dalla disapplicazione prevista dall’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.

La legge non precisa la natura dell’indennità in esame. Tuttavia, la sua erogazione è collegata a due specifici presupposti:

a) il dipendente deve essere un centralinista non vedente assunto in base alle norme sul collocamento obbligatorio di tali soggetti;

b) trattandosi di “indennità di mansione”, il dipendente deve effettivamente svolgere le mansioni di centralinista telefonico.

Se la lettera della legge ricollega l’erogazione dell’indennità all’effettivo svolgimento delle mansioni di centralinista, sembra corretto concludere che, in linea generale, essa non è dovuta in caso di assenza dal servizio.
Alcune eccezioni a questo principio sono state tuttavia individuate dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP con circolare 27253 del 4.11.92.

Detta circolare, alle cui indicazioni si rinvia, chiarisce che l’indennità in questione è giornaliera; che deve essere liquidata nella misura di L. 7.290 (pari ad Euro 3,76) per ogni giorno di effettivo servizio; che detto importo deve essere incrementato del 20% in caso di articolazione settimanale dell’orario di lavoro su 5 giorni, mentre deve essere ridotto del 50% in caso di prestazione lavorativa inferiore al 50% dell’orario d’obbligo; che essa non deve essere corrisposta in caso di assenza dal servizio, fatta eccezione per le seguenti tipologie di assenza:

· assenze per la partecipazione a corsi di formazione;

· permessi sindacali;

· permesso per donazione sangue;

· ferie;

· infortunio sul lavoro e assenze per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio;

· assenze degli invalidi di guerra per cure rese necessarie dallo stato di invalidità.

NOTA BENE
Segnaliamo che il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere n. 2207 del 27/5/1999 ha chiarito che l’indennità spetta anche nei casi di assenza dal servizio tutelati dalla legge n. 104/1992.

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