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 visita fiscale post ricovero
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tiziana

28 Posts

Scritto - 21/05/2009 :  09:34:41  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
E' obbligatorio richiedere la visita fiscale per un dipendente dimesso dall'ospedale e assente per post-ricovero?

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 21/05/2009 :  11:18:09  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Non lo è : la nuova normativa ha tenuto in particolare considerazione le assenze per malattia
dovute a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. Infatti il 2° periodo del comma 1
dell’art. 71 del D.L. 112/2008 stabilisce: “Resta fermo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le
assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie che richiedano terapie
salvavita

Paolo
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marty

27 Posts

Scritto - 24/09/2009 :  17:41:24  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
e per quanto riguarda la riduzione? la applicate per il ricovero?
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 25/09/2009 :  08:42:36  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Non va applicata

Paolo
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marty

27 Posts

Scritto - 25/09/2009 :  10:08:58  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Grazie Paolo,

anch'io avevo capito così, ma ho letto un parere ANCI del 31.7.2009 che dice che la riduzione va operata.
Essendo il parere abbastanza recente, pensavo di essermi persa qualcosa.
Si può leggere sul sito Ancitel, sezione "Anci risponde", nell'area tematica "Personale e organizzazione" oggetto "malattia, assenze, trattamento economico".
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 28/09/2009 :  12:28:20  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
L'Anci Toscana cosi' scrive :
Un’ipotesi di assenza per malattia non considerata dalla norma, che ha richiesto una interpretazione espressa da parte ministeriale, avvenuta in base ai principi sui quali è fondato l’art. 71 della legge 133, e che recepisce integralmente le disposizioni
L’art. 71 della legge n. 133 del 2008 dispone che nelle assenze per malattia, nei primi dieci giorni di ogni periodo è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

La norma stabilisce che le disposizioni in essa contenute non possono essere derogate dai contratti collettivi, i quali mantengono la loro efficacia con riguardo alle disposizioni più favorevoli relative agli infortuni sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day hospital o alle assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

L’ipotesi in questione non è espressamente considerata dalla disposizione citata.
Tuttavia una convalescenza post ospedaliera che rappresenta una conseguenza del ricovero non può essere considerata alla stregua delle assenze di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 71, la cui finalità è essenzialmente quella di ridurre il fenomeno dell’assenteismo nel settore pubblico, riportandolo nei limiti di quello del settore privato, con disposizioni volte a rendere più rigorosa l’attività di controllo dell’assenza.

D’altronde il periodo di convalescenza post ricovero risponde ad una precisa finalità che è quella di consentire il pieno recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore anche nell’interesse dell’ente.
-----------------
Il parere della Funzione pubblica n. 53/2008 ha affrontato lo specifico problema del trattamento economico spettante per un periodo di convalescenza post ricovero, alla luce dell’art. 71 della legge n. 133/2008.

Secondo il Dipartimento il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda soltanto i giorni di ricovero ospedaliero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute a ricovero ospedaliero.

Intesa nei termini interpretati dal Dipartimento, nel comparto delle Autonomie locali occorre fare riferimento alla normativa generale della materia contenuta nell’art. 21 del Contratto del 6 luglio 1995 e successive modificazioni.

Poiche' il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito che tale detrazione non deve essere applicata post-ricovero per i ministeriali perche' dovrebbe esserlo per i comunali , forse che noi abbiamo una degenza post ricovero diversa ??????????????
E l'art.21 comma 7 CCNL lulglio 1995 non e' norma di miglior favore ?


Paolo
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