| Autore |
Topic  |
|
|
Alberto
4 Posts |
Scritto - 28/04/2009 : 14:59:33
|
Il TFM dei sindaci rientra nei redditi assimilati a lavoro dipendente ai sensi della lettera g) comma 1 art. 50 TUIR, come confermato dalla circolare n. 326/1997. Per quanto riguarda la tassazione l'imponibile fiscale secondo noi si determina ancora riducendo il TFM lordo di euro 309,87 (ex 600.000 lire) per ogni anno di maturazione secondo quando previsto dall'art. 19 c.2 BIS del TUIR. Qualcuno può confermarmi tale metodo di tassazione? grazie
|
|
|
fiore
51 Posts |
Scritto - 29/04/2009 : 08:27:57
|
| ho visto di recente un articolo di Cuzzola sull'argomento, dall'esempio fatto non mi pare ci sia l'abbattimento degli ex £.600.00, configurando il TFM dei Sindaci, quale trattamento di fine rapporto erogato ai dipendenti e quindi con la stessa tassazione. |
 |
|
|
bitetto
248 Posts |
Scritto - 29/04/2009 : 10:04:57
|
Da newsletter anutel di marzo 2008:
La prossima tornata elettorale riporta alla attenzione degli uffici il tema della determinazione e tassazione della indennità di fine mandato, ne cogliamo quindi l’opportunità per approfondire la problematica relativa. L’articolo 10, del dm 119 del 2000, prevede che, a ?ne mandato, l’indennità dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato. Siffatta integrazione sarà proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno. Sul concetto di indennità spettante, cioè se quella massima prevista dalla norma ovvero quella di fatto percepita dal sindaco, si è evoluta la interpretazione, da una prima molto restrittiva, proveniente dal ministero secondo la quale l’ifm era da commisurare alla indennità di fatto percepita (per esempio un sindaco che avesse rinunciato alla indennità, per ragioni tutte sue, non avrebbe poi percepito alcuna ifm), si è giunti al pensiero di Anci secondo cui l’ifm è da commisurare alla indennità spettante per legge, anche se di fatto dimezzata o non percepita. Questa tesi peraltro oggi risulta avvalorata dalla intepretazione che il ministero ha fatto del termine “spettante” in occasione della riduzione del 10% introdotta dalla finanziaria per il 2006. Si rammenti, con riferimento alla indennità di fine mandato, che il comma 722, della legge Finanziaria per il 2006, precisa che l’indennità di fine mandato dei sindaci e dei presidenti di provincia prevista dall’art. 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Da un punto di vista tributario, l’indennità di fine mandato sembra assumere un doppia configurazione: • risulta, in primo luogo, qualificabile quale reddito assimilato al lavoro dipendente in base all’art. 50, co. 1 lett. g del Dpr 917/86 (Tuir), che classifica come tali, tra gli altri anche “ le indennità comunque denominate, percepite per le cariche elettive e le funzioni di cui agli art. 114 e 135 della Costituzione (indennità per consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni”. Con la circolare ministeriale del 23 dicembre 1997 n. 326/E è stata confermata la natura di reddito assimilato a lavoro dipendente di tutte le indennità corrisposte con cadenza periodica e di tutti gli emolumenti percepiti in ragione di cariche elettive; • allo stesso tempo, l’indennità di fine mandato risulta assimilabile alle c.d. indennità di fine rapporto disciplinate dall’art. 19 del Tuir. Quanto appena detto è specificato nella circolare ministeriale del 5 febbraio 1986, n. 2/E Secondo quanto disposto dall’art. 17 co. 1, lett. a, del Dpr 917/86, l’indennità di fine mandato così come per il trattamento di fine rapporto è configurabile quale reddito a tassazione separata, assoggettabile secondo le modalità previste dall’art. 19, co. 2-bis, del Tuir. La tassazione del fine mandato Relativamente alla determinazione dell'aliquota da applicare al reddito imponibile, questa, viene determinata in base al cosiddetto “reddito di riferimento”. Più precisamente, occorre procedere nel seguente modo, determinando: • il reddito di riferimento, che si ottiene dividendo l'ammontare del TFM complessivamente maturato, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del TFM e moltiplicando il risultato per dodici; • l'imposta afferente il reddito di riferimento, calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione del TFM; • l'aliquota media di tassazione del reddito imponibile, che si ottiene dividendo l'imposta calcolata sul reddito di riferimento per il reddito stesso e moltiplicando il risultato per 100. Esempio: Determinazione reddito di riferimento TFM euro 7500 anni di mandato 5 7500/5=1500X12=18000 reddito di riferimento Determinazione imposta teorica su reddito di riferimento Imponibile 18000 Fino a 15000 aliquota 23 imposta euro 3450 Su altre 3000 aliquota 27 imposta euro 810 Imposta totale 4260 Determinazione aliquota media Imposta teorica 4260/ 18000 reddito di riferimento = 23,67% Determinazione imposta effettiva TFM 7500 x 23,67% = 1775,25 imposta effettiva QUINDI IMPORTO NETTO DI FINE MANDATO euro 5724,75 Irap sul fine mandato Anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente costituiscono base imponibile per l’irap, e sono ricomprese tra i redditi assimilati le indennità di fine mandato erogate agli amministratori ex art. 82, ottavo comma, del Dlgs.267/00. Sotto il profilo fiscale, infatti, esse trovano il loro inquadramento nell’art. 50, lett. g), Tuir. Da qui, inevitabilmente, la loro imponibilità ai fini Irap, a prescindere dal loro assoggettamento a tassazione separata.
Saluti
A. Albanese
|
 |
|
|
tiziana
28 Posts |
Scritto - 30/06/2009 : 16:49:46
|
| Lindennità di fine mandato sindaco configura come indennità di fine rapporto in fattispecie "INDENNITA'EQUIPOLLENTI" e pertanto soggetta a tassazione separata: Secondo me può usufruire della deduzione forfettaria dell'imponibile di £. 600.000 annue (€ 309,87) circ. 20/03/2001 n. 29E Ministero delle finanze. Voi come vi siete comportati? |
 |
|
|
contpersonale
25 Posts |
Scritto - 30/06/2009 : 21:53:41
|
Anche per me l’indennità di fine mandato è da considerare indennità equipollente al Tfr che beneficia delle riduzioni Il TUIR all’art. 19 2 bis recita: “ Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. “ Pertanto sull’importo erogato sono riconosciute 309,87 euro per ciascun anno di servizio. A differenza del Tfr, la riduzione di 309,87 euro compete per tutti gli anni di anzianità non convenzionale (anche successivi al 31/12/2000), poiché il regime fiscale delle indennità equipollenti non è stato modificato dalla riforma operata con il Dlgs n. 47/2000. In altri termini, il regime fiscale delle indennità equipollenti è unico e risulta assimilabile a quello del Tfr ante riforma (Tfr maturato al 31/12/2000). La tassazione delle indennità equipollenti è definitiva (non sono riliquidate da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla base del quinquennio precedente) pertanto se non vengono attribuite per averne attribuito il beneficio bisognerà poi presentare istanza di rimborso.
|
CONT_PERS |
 |
|
| |
Topic  |
|
|
|