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an.bal
312 Posts |
Scritto - 08/04/2009 : 11:32:07
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per effetto di un accordo transattivo, ad un dipendente è stata riconosciuta a partire dal 01.01.2004 una posizione economica superiore. Gli arretrati che ne conseguono come beneficio economico.... - sono oggetto di tassazione ordinaria o separata?? - dal punto di vista della contribuzione Inpdap sono oggetto di aliquota di cassa o di competenza??? Grazie. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 08/04/2009 : 11:58:28
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Per l'Inpdap in sede di pagamento all'aliquota di cassa e come indicazione sul PA04 come competenza. So' che e' una ingiustizia ma non c'e' altra possibilita'. Fiscalmente assoggetterei alla tassazione irpef piu' favorevole ( 1002- separata) |
Paolo |
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an.bal
312 Posts |
Scritto - 08/04/2009 : 12:20:15
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grazie mille.
per quanto riguarda l'inpdap concordo: applicazione della aliquota di cassa (sfavorevole) anche se poi per come è costruita la posizione assicurativa (per competenza) questo comporta un versamento / trattenuta contributiva più alta e non riconosciuta..
per qunto riguarda invece l'irpef ho invece delle perplessità perchè l'art.17 del TUIR assoggeta a tassazione separata redditi derivanti da transazioni + relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso si tratta di una trnsazione in corso di rapporto dilavoro che tuttoggi persiste.....quindi tassazione ordinaria...
..aspetto altri approfondimenti............anche da parte di altri colleghi.............. |
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bitetto
248 Posts |
Scritto - 08/04/2009 : 12:24:35
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Concordo con Paolo
Saluti
A. Albanese |
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pietrore
34 Posts |
Scritto - 10/04/2009 : 16:47:02
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Vedere l'interessante articolo: E. Cuzzola (www.ilpersonale.it 28/8/2007) Il regime fiscale delle somme erogate in sede transattiva
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an.bal
312 Posts |
Scritto - 13/04/2009 : 23:53:17
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| non visualizzabile...mi chiede le password... |
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pietrore
34 Posts |
Scritto - 14/04/2009 : 09:18:02
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La transazione (art. 1965 del codice civile) è un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono un dissidio che può sorgere tra loro. Il meccanismo che pertanto risulta alla base della favorevole soluzione dei negozi conciliativi consiste nell'effettuazione, da parte dei soggetti interessati, di reciproche concessioni attraverso cui si vengono a creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che hanno formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. In questa sede analizzeremo i risvolti fiscali delle transazioni realizzate per chiudere o prevenire delle liti tra imprese e lavoratori. La causa di tali controversie è assai spesso rappresentata da rivendicazioni di carattere economico avanzate dai lavoratori con riferimento a mancate retribuzioni relative a periodi pregressi. Nonostante ciò e malgrado il tenore letterale dell’art. 17, lettera b), del T.U.I.R., il peculiare regime di tassazione previsto per gli "emolumenti arretrati" non può essere applicato agli importi erogati dalle imprese ai lavoratori in sede conciliativa. A tale proposito si rileva che il trattamento fiscale delle somme in parola risulta differente nel caso in cui la transazione sia attinente alla risoluzione del rapporto di lavoro da quello in cui si effettui in costanza di rapporto di lavoro. Transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente L'art. 17, comma 1, lettera a), prevede l'assoggettamento ad Irpef, secondo il sistema della tassazione separata, "delle somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute", anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive "a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro". La formulazione della norma esprime quindi la volontà del legislatore affinché i datori di lavoro effettuino comunque la ritenuta con un'estensione delle fattispecie indicate nell'art. 17, lettera a); al riguardo è significativo che siano state introdotte anche le somme versate in sede di esecuzione forzata, finora ritenute escluse per costante giurisprudenza della Cassazione. Ricorrendo tale fattispecie il datore di lavoro, all'atto dell'erogazione della somma determinata in sede di transazione, applicherà sull'importo dovuto, al netto delle contribuzioni previdenziali eventualmente dovute, le ritenute Irpef utilizzando l'aliquota calcolata per il trattamento di fine rapporto del lavoratore. Quest'ultimo, non avrà successivamente l'onere di denunciare tali importi in sede di dichiarazione annuale, atteso che il prelievo alla fonte effettuato dal sostituto d'imposta si è realizzato con il meccanismo della tassazione separata; tuttavia l'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 prevede che gli uffici delle imposte dirette, in sede di liquidazione delle certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, possano iscrivere a ruolo le maggiori imposte calcolate ovvero riportare tali redditi a "tassazione ordinaria" facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, qualora ciò risulti più favorevole per il contribuente. Transazioni effettuate in costanza di rapporto di lavoro Nel caso in cui la transazione viene attivata non in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, bensì al fine di comporre (ovvero di evitare l'insorgere di) una lite incorsa con un soggetto ancora in possesso dello status di lavoratore dipendente; posto ciò all'indennità corrisposta non risulta applicabile il regime di tassazione separata previsto dal citato art.16, comma 1, lettera a), riferibile esclusivamente al trattamento di fine rapporto, all'indennità di preavviso e alle altre indennità e somme comunque erogate, anche in via giudiziale o transattiva, in dipendenza o comunque in relazione con la risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini che in tale sede ci interessano occorre porre evidenza sul fatto che il negozio conciliativo instaurato tra le parti possiede natura "costitutiva" di una situazione giuridica nuova certa in sostituzione di quella precedente incerta. In effetti nella transazione da un lato l'impresa non riconosce le pretese avanzate dai lavoratori, ma eroga le somme al solo scopo di conciliare la controversia. Dall'altro lato i dipendenti, dal momento che accettano le somme in parola, si obbligano a rinunciare a proseguire la lite in via giudiziale e a far valere le proprie pretese. Il negozio transattivo realizza quindi una vera e propria "novazione", qualificandosi civilisticamente come un contratto con il quale i soggetti di un rapporto obbligatorio sostituiscono un nuovo rapporto a quello originario. Appare quindi evidente che la causa negoziale che giustifica il pagamento è diversa e separata rispetto al rapporto di lavoro originario, così come la causa attributiva della somma, derivante da tale negozio, è ravvisabile nella rinuncia alle proprie pretese nonché ad avviare qualsiasi forma di azione giudiziaria futura. Sulla base di quanto sopra esposto, gli effetti fiscali del procedimento conciliativo si sostanziano in una "obbligazione di non fare" da parte dei lavoratori dipendenti, che si obbligano a non proseguire la controversia, a fronte del percepimento di una somma determinata erogata dalla società. In forza di tale premessa interpretativa il Ministero, pronunciandosi sul trattamento fiscale da riservarsi all'indennità di rinuncia all'avviamento obbligatoria corrisposta in sede transattiva (risoluzione ministeriale n.150/E del 22 luglio 1996) ha ricondotto le somme corrisposte in sede conciliativa tra "i redditi diversi" di cui all'art. 67, lettera l), del T.U.I.R. avente ad oggetto i "redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere", per i quali, in forza del combinato disposto degli artt. 25 del D.P.R. n. 600/1973 e 33 del D.P.R. n. 42/1988, è prevista l'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura del 20 per cento. Tassazione interessi e rivalutazione su retribuzioni arretrate Naturalmente anche in sede transattivi possono essere riconosciuti importi a titolo di interesse e/o rivalutazioni, che subiscono il trattamento fiscale di seguito specificato, come peraltro già introdotto in un precedente articolo uscito su ilpersonale.it. Alla luce di quanto disposto dall’art. 53 comma 2 sono da assoggettare a tassazione sul reddito, le somme che costituiscono interessi e rivalutazioni ai sensi dell’art. 429 del codice di procedura civile, secondo il quale, oltre al pagamento delle somme di denaro per crediti di lavoro dipendente, e agli interessi nella misura legale, viene determinata una somma per il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del suo credito, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto. Le stesse sono da assoggettare a tassazione separata alla luce di quanto detto dall’art. 17 comma 1 lett. b.
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an.bal
312 Posts |
Scritto - 14/04/2009 : 11:15:22
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grazie mille... anche se ancora non ho chiara la situazione.
1. Cuzzola sembra propendere - in caso di accordi transattivi in costanza del rapporto di lavoro per una tassazione al 20%....e comunque NON la tassazione separata.
2. L'accordo transattivo in parola prevede non direttamente l'erogazione di una somma di denaro, bens' il riconoscimento pregresso (cioè, a partire dal 2001) di una posizione economica superiore. Quindi, la somma da erogare in sede transattiva è relativa al differenziale retributivo tra la due diverse posizioni economiche. Anche se "calcolata" in questo modo, si tratta pur sempre di una somma di denaro erogata in sede transattiva??? |
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