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 d.l. 159 e tributi locali
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piscino

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Scritto - 08/12/2007 :  00:11:15  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Con la legge n. 222 del 2007 è stato convertito il decreto-legge n. 159/2007 di accompagnamento alla manovra finanziaria 2008.
Detto provvedimento contiene diverse disposizioni di notevole interesse in materia di tributi locali che vengono di seguito evidenziate:

· art. 26-bis contiene alcune novità in materia di attribuzione dei redditi dominicali dei terreni agricoli;

· art. 39, comma 1, prevede l’abrogazione dei commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2007, in base ai quali nella dichiarazione dei redditi si sarebbero dovuti indicare tutti gli elementi relativi agli immobili utilizzati per il calcolo dell’ICI. La stessa disposizione modifica il comma 104, stabilendo che a decorrere dal 2007 nella dichiarazione dei redditi occorre indicare l’ICI dovuta in relazione agli immobili per i quali si ha la soggettività passiva;

· art. 39, comma 2, inserisce l’IRAP tra i tributi per i quali a norma dell’art. 2752 del codice civile è riconosciuto il privilegio generale sui beni mobili del debitore;

· art. 39, comma 4, attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di svolgere, nei confronti di tutte le strutture dell’amministrazione finanziaria, l’attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione e le omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità che sono funzionali ad un’effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato “sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria”.

· art. 39-bis, contiene una disposizione di carattere interpretativo in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilendo che detta entrata non ha natura tributaria;

· Art. 40, comma 7, anticipa al 31 dicembre i termini per la pubblicazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef qualora i comuni intendano ottenere l’acconto sulla base dell’aliquota e della soglia di esenzione stabilite per l’anno successivo. Diversamente l’acconto sarà determinato sulla base dell’aliquota e della soglia di esenzione deliberate per l’anno precedente;

· Art. 40, comma 8, prevede che la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale, se più favorevole per il contribuente, può essere applicata anche al periodo d’imposta al quale il tributo si riferisce;

· Art. 42-bis, modifica in maniera radicale i requisiti per il riconoscimento della ruralità sia per i fabbricati ad uso abitativo sia per i fabbricati rurali strumentali.
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