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 RIMBORSI FORFETARI AMM. LOCALI
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contpersonale

25 Posts

Scritto - 01/04/2009 :  22:13:48  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Il DM 12 febbraio 2009 pubblicato in GU il 21.3.2009 ha fissato la misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali condotte fuori dal capoluogo del Comune ove abbia sede l‘ente presso cui svolgano le funzioni pubbliche stabilendo dei rimborsi forfetari che per le trasferte in Italia sono cosi’ quantificati
a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell‘ente di appartenenza.
Questi rimborsi forfetari fiscalmente come vanno trattati?
Essendo i redditi percepiti dagli amministratori locali assimilati a quelli di lavoro dipendente si deve applicare l’artico 51 comma 5 del TUIR escludendo giornalmente dall’imponibile fiscale € 46,48 per le trasferte in Italia e € 77,47 per le trasferte estero, tassando la differenza oppure è possibile operare in modo diverso?

CONT_PERS

fedeg78

24 Posts

Scritto - 02/04/2009 :  14:56:50  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Noi siamo dell'idea di applicare l'art. 52 comma 1 punto b del tuir, per cui non li assoggetteremo all'irpef.
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contpersonale

25 Posts

Scritto - 05/04/2009 :  23:36:31  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ho letto l’art. 52 comma 1 punto b):
“ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell`articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l`erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi”

Per non tassare i rimborsi forfetari è necessario approvare uno specifico regolamento oppure sono sufficienti i criteri già fissati nel Decreto Ministeriale?

CONT_PERS
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bitetto

248 Posts

Scritto - 07/04/2009 :  09:52:46  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Da newsletter Anutel del 07.04.2009:

I nuovi rimborsi forfetari agli amministratori locali sempre non tassabili
Malgrado muti la modalità di determinazione dei rimborsi per le trasferte degli amministratori locali, rimane sempre valida la regola di detassazione degli stessi, prevista dall’art. 52, comma 1, lettera b), del dpr 917/1986 (Tuir).
Rimborsi forfetari per gli amministratori locali
In esecuzione dell'art. 2, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, recante la modifica dell'art. 84 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con la previsione della sostituzione dell'indennità precedentemente percepita dagli amministratori locali in caso di missione istituzionale fuori dal capoluogo dell'ente di appartenenza, con un rimborso forfetario onnicomprensivo, il Decreto 12 febbraio 2009 (Gazz. Uff. n. 67 del 21 marzo 2009), all’art. 2, prevede che in occasione di missioni istituzionali svolte, nell'ambito del territorio nazionale, fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta un rimborso forfetario, pari a:
a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
Mai tassabili i rimborsi agli amministratori locali
L’art. 52 del tuir, prevede al comma 1, lettera b, che non concorrono a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Ne consegue quindi che nessun rimborso di spese, nemmeno quello per recarsi dal proprio comune di residenza alla sede dell’ente (unica eccezione di non tassabilità per il percorso casa ente), risulta tassabile, qualunque sia la modalità di determinazione dello stesso: cioè analitica ( a pié di lista) o forfetaria che sia.


Saluti

A. Albanese
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