Potrebbe essere una o più indennità prevista dal DPR 268 all’art.34, (vedi ora art.37 del CCNL 6/7/1995). che riporto di seguito: f) L'indennità di rischio di cui all'allegato B) del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 ed all'allegato B) del contratto delle Regioni è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 annue (12 mensilità). g) L'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e al punto 13 dell'accordo delle Regioni è elevata da L. 15.000 a L. 18.000 per 24 ore giornaliere. h) È confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art. 8 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.
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