L'attuale normativa consente due destinazioni peculiari per le plusvalenze derivanti da alienzioni di beni: 1. art. 1, comma 66, legge 311/04: per rimborso quote capitale ammortamento mutui; 2. art. 3, comma 28, legge 350/03: per finanziarie spese non permanenti (quindi anche correnti) connesse alle finalità di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL (destinazione avanzo di amministrazione). Per quanto attiene la seconda finalità la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 39656 del 07.04.2004, ha fornito chiarimenti sulle modalità di computo delle plusvalenze. Saluti A. Albanese
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