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noretta
92 Posts |
Scritto - 27/02/2009 : 11:54:40
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| se un dipendente ha cessioni del quinto e pignoramenti dello stipendio netto che superano il 50% del medesimo, è possibile procedere al recupero di somme erogate predcedentemente ma non dovute? in questo modo si abassa ulterioremente lo stipendio (sia lordo che netto) e i pignoramenti vanno a superare il 50%. |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 27/02/2009 : 12:56:48
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Il sequestro e il pignoramento degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei pubblici dipendenti è regolato, com'è noto, dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che pone precisi limiti quantitativi al fine di assicurare, in ogni caso, i mezzi di sussistenza cui veniva riconnesso un vero e proprio interesse pubblico, che giustificava, secondo il legislatore, limiti più ristretti al pignoramento rispetto a quelli previsti dall'art. 545 cod. civ., commi 4 e 5 (il diverso trattamento dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati è stato peraltro ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentt. nn. 89/1987 e 878/1988). Il legislatore nel citato D.P.R. n. 180/1950 ha anche previsto e regolato il cumulo tra cessione, per estinguere mutui contratti dal pubblico dipendente, e pignoramenti o sequestri (problema rimasto, invece, estraneo al rapporto di lavoro privato). I limiti connessi al cumulo sono regolati dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e 68, comma 2, dai quali si evince un doppio limite: uno relativo, concernente i singoli pignoramenti o sequestri (od il loro cumulo), disciplinato dall'art. 2, ed uno assoluto, allorché coesistano pignoramenti e sequestri o cessioni, regolato dall'art. 68. Dall'esame delle citate disposizioni risulta innanzitutto che è ammissibile il concorso tra una cessione volontaria della quinta parte dello stipendio e un successivo pignoramento di pari valore purché il cumulo delle due cause riduttive non superi la quota complessiva della metà dello stipendio medesimo, posta dall'art. 68, comma 2, del D.P.R. n. 180 del 1950 quale "limite assoluto per il concorso di cause siffatte"(Cass. Civ., sez. III, 9 maggio 1994, n. 4488). La Suprema Corte ha ulteriormente precisato che nel sopradescritto caso di pignoramento (o sequestro) che segua ad una cessione - ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e 68, comma 2 del citato D.P.R. - "rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e, cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi) e, poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto previsto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi dedurre la quota ceduta), senza che possa ritenersi che l'art. 68 sopra citato consente il cumulo solo per i pignoramenti per crediti alimentari" (Cass. Civ., sez. III, 22 aprile 1995, n. 4584). Il caso di specie pero' riguarda restituzione di somme corrisposte e non pagate che esula dalla pignorabilita' dello stipendio stesso e dalle norme che ne stabiliscono il limite del 50%. NB :Un dipendente comunque, riprendendo le tue parole , NON puo' avere cessioni e pegni che superano il 50% per i motivi suesposti. |
Paolo |
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noretta
92 Posts |
Scritto - 27/02/2009 : 13:07:38
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| ok.caso pratico: cessioni e pignoramenti son già al 50%. deov fare trattenuta per malattia, quindi lo stipendio si abbassa e il 50% di prima va oltre. quindi non devo fare la trattenuta? |
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PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 27/02/2009 : 13:36:24
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Puoi farlo poiche' Il caso di specie pero' riguarda restituzione di somme corrisposte e non pagate che esula dalla pignorabilita' dello stipendio stesso e dalle norme che ne stabiliscono il limite del 50%.
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Paolo |
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noretta
92 Posts |
Scritto - 27/02/2009 : 16:36:59
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| grazie. |
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