ALLA LUCE DEL ART.32 DELLA LEGGE N.326 DEL 24/11/03 CONCERNENTE LE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI CONGUAGLIO PER L'OBBLAZIONE PAGATE DAI CITTADINI AL COMUNE PER SANARE LE VIOLAZIONI EDILIZIE(CONDONO) , TALI SOMME HANNO UNA DESTINAZIONE VINCOLATA IN BILANCIO VISTO IL SILENZIO DELLA LEGGE?
l’art. 32 comma 40 del D.L. 269/03 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 ha disciplinato la possibilità per l’Ente di applicare alle istanze di condono edilizio diritti tecnici e di segreteria, previsti per il rilascio dei titoli abilitativi in via ordinaria, con ulteriore facoltà d’incremento dei medesimi sino ad un massimo del 10 per cento nonché di utilizzare gli stessi per progetti finalizzati alla definizione delle pratiche, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario. Se tale deliberazione e' stata assunta le somme ( +10%) possono essere destinati a coloro che fuori orario hanno istruito le pratiche. La differenza non ha vincoli di utilizzo ma potrebbe essere usata , se era a suo tempo previsto, ai fini dell'art.5 del DMinistero ambiente 26.9.1997
quindi ,paolo ,posso utilizzare questa somma per coprire le spese correnti e far fronte al disavanzo corrente che si è venuto a creare a seguito della pubblicazione dei trasferimenti.ho approvato gia da tempo il bilancio.
VA PRECISATO PERO CHE IO NON FACCIO RIFERIMENTO AGLI ONERI CONCESSORI CHE DERIVANO DALL'ADESIONE AL CONDONO CHE SEGUONO LA STESSA SORTE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE MA AI DIRITTI TECNICI E DI TESORERIA A CUI FACEVA RIFERIMENTO PAOLO