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marchi

6 Posts

Scritto - 30/12/2008 :  10:18:32  Vedi il profilo  Modifica il topic  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella il topic
Le indicazioni contenute nell'art. 36 del dlgs. 165/2001 come modificato dalla legge 133/2008 valgono anche per le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 deò tuel?

PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 05/01/2009 :  08:49:07  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Assolutamente si

Paolo
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Gianluca Bertagna

300 Posts

Scritto - 08/01/2009 :  20:58:36  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Mah, io non sono così sicuro nella risposta.

Siamo di fronte a due norme contenute in medesime fonti legislative.

L'art. 110 è norma specifica per gli enti locali.

Il d.lgs. 267/2000 al comma 4 dell'art. 1 precisa: ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Non mi pare che ci siano indicazione particolari nell'art. 36 così come modificato.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 09/01/2009 :  10:06:29  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Art. 36 (note)

Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale
(Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998)


,,,,,,,,bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.


Paolo
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Gianluca Bertagna

300 Posts

Scritto - 09/01/2009 :  10:55:12  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
A me risulta che dopo il Dl 112/2008 la versione vigente dell'art. 36 sia questa:

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
«36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le
esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di
reclutamento previste dall'articolo 35.
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le
amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla
individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di
lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione
o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla
individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e'
possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano
principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere
all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali
per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in violazione delle disposizioni del presente articolo sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.».

E non mi pare ci siano richiami particolari per gli enti locali.
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PaoloGros1958

1550 Posts

Scritto - 09/01/2009 :  13:55:07  Vedi il profilo  Edit Reply  Rispondi quotando  Vedi l'indirizzo Ip dell'utente  Cancella la risposta
Ho seguito il tuo ragionamento ,che non mi pare affatto peregrino, a questo modo:
L’articolo 49 modifica nuovamente l’articolo 36 del D. Lgs n. 165/2001, cancellando quanto introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 in merito al regime del ricorso al lavoro flessibile e ripristinando, con qualche variazione, il previgente regime.
In particolare, si conferma la possibilità di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 368/2001) o alla somministrazione di lavoro (D. Lgs. 276/2003), per esigenze temporanee ed eccezionali.
La norma espressamente prevede che non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Al fine di evitare abusi, il comma 3 pone un limite generale: ciascun lavoratore non potrà essere utilizzato, con più tipologie contrattuali, per periodi superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.
Detto limite posto dal comma 3 dell'art. 36 del D .Lgs. 165/2001 come oggi modificato ("Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio"), si applica alle tipologie contrattuali di lavoro subordinato (es. assunzioni a tempo determinato, somministrazione di lavoro-interinali) e non ai contratti di lavoro autonomo come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

A tale conclusione si può giungere in quanto:
1) L'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) evidentemente si riferisce al lavoro subordinato e al comma 2 fa riferimento espressamente alle "forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"; quindi cita "i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli altri rapporti formativi e la somministrazione di lavoro";
2) La disposizione del comma 3, sopra richiamata, va interpretata come riferita a quanto previsto dal comma precedente;
3) I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e le relative limitazioni, sono disciplinati dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;
4) La Circolare n. 02/2008 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, seppure emanata prima delle recenti modifiche, ha chiarito che "i contratti di collaborazione sono contratti di lavoro autonomo e, pertanto, non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. A tali contratti non si applica il limite temporale fissato dall'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001";
5) Infine il parere n. 49/08 del 17 luglio 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, seppure ambiguo in alcune parti sull'interpretazione, afferma che "Si evince chiaramente che il comma 2 dell’art. 36 contempla solo ipotesi di lavoro flessibile di tipo subordinato. E' esclusa dall’ambito della norma la disciplina del lavoro autonomo che trova una separata collocazione nell’ambito del citato art. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso D. Lgs 165/2001".
Non rientrano nel limite di cui al comma 3 gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 nonché gli incarichi conferiti per la costituzione degli uffici di staff posti alle dirette dipendenze del Presidente (ex art. 90 del TUEL).
Tali incarichi, infatti, sono disciplinati da normativa speciale ed autonoma dettata nel testo unico delle leggi per gli enti locali; disciplina che non può essere implicitamente “compressa”, in quanto l’art. 1, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 267/2000 espressamente sancisce che: “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.”.
In ogni caso si tratta di incarichi per loro stessa natura limitati nel tempo e caratterizzati da temporaneità.
Quindi , ricredendomi ed approfondendo l'argomento, credo sia plausibile giungere alle tue conclusioni.

I miei complimenti.


Paolo
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