| Autore |
Topic  |
|
|
marchi
6 Posts |
Scritto - 30/12/2008 : 10:18:32
|
| Le indicazioni contenute nell'art. 36 del dlgs. 165/2001 come modificato dalla legge 133/2008 valgono anche per le assunzioni dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 deò tuel? |
|
|
PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 05/01/2009 : 08:49:07
|
| Assolutamente si |
Paolo |
 |
|
|
Gianluca Bertagna
300 Posts |
Scritto - 08/01/2009 : 20:58:36
|
Mah, io non sono così sicuro nella risposta.
Siamo di fronte a due norme contenute in medesime fonti legislative.
L'art. 110 è norma specifica per gli enti locali.
Il d.lgs. 267/2000 al comma 4 dell'art. 1 precisa: ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Non mi pare che ci siano indicazione particolari nell'art. 36 così come modificato.
|
 |
|
|
PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 09/01/2009 : 10:06:29
|
Art. 36 (note)
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (Art. 36, commi 7 ed 8 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998)
,,,,,,,,bis.1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali.
|
Paolo |
 |
|
|
Gianluca Bertagna
300 Posts |
Scritto - 09/01/2009 : 10:55:12
|
A me risulta che dopo il Dl 112/2008 la versione vigente dell'art. 36 sia questa:
Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni 1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente: «36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessita' organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. 3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialita' e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio. 4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.».
E non mi pare ci siano richiami particolari per gli enti locali. |
 |
|
|
PaoloGros1958
1550 Posts |
Scritto - 09/01/2009 : 13:55:07
|
Ho seguito il tuo ragionamento ,che non mi pare affatto peregrino, a questo modo: L’articolo 49 modifica nuovamente l’articolo 36 del D. Lgs n. 165/2001, cancellando quanto introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 in merito al regime del ricorso al lavoro flessibile e ripristinando, con qualche variazione, il previgente regime. In particolare, si conferma la possibilità di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 368/2001) o alla somministrazione di lavoro (D. Lgs. 276/2003), per esigenze temporanee ed eccezionali. La norma espressamente prevede che non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Al fine di evitare abusi, il comma 3 pone un limite generale: ciascun lavoratore non potrà essere utilizzato, con più tipologie contrattuali, per periodi superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio. Detto limite posto dal comma 3 dell'art. 36 del D .Lgs. 165/2001 come oggi modificato ("Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio"), si applica alle tipologie contrattuali di lavoro subordinato (es. assunzioni a tempo determinato, somministrazione di lavoro-interinali) e non ai contratti di lavoro autonomo come i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
A tale conclusione si può giungere in quanto: 1) L'art. 36 del D. Lgs. 165/2001 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) evidentemente si riferisce al lavoro subordinato e al comma 2 fa riferimento espressamente alle "forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"; quindi cita "i contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, gli altri rapporti formativi e la somministrazione di lavoro"; 2) La disposizione del comma 3, sopra richiamata, va interpretata come riferita a quanto previsto dal comma precedente; 3) I contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e le relative limitazioni, sono disciplinati dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001; 4) La Circolare n. 02/2008 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, seppure emanata prima delle recenti modifiche, ha chiarito che "i contratti di collaborazione sono contratti di lavoro autonomo e, pertanto, non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato. A tali contratti non si applica il limite temporale fissato dall'articolo 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001"; 5) Infine il parere n. 49/08 del 17 luglio 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, seppure ambiguo in alcune parti sull'interpretazione, afferma che "Si evince chiaramente che il comma 2 dell’art. 36 contempla solo ipotesi di lavoro flessibile di tipo subordinato. E' esclusa dall’ambito della norma la disciplina del lavoro autonomo che trova una separata collocazione nell’ambito del citato art. 7, comma 6 e seguenti, dello stesso D. Lgs 165/2001". Non rientrano nel limite di cui al comma 3 gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs n. 267/2000 nonché gli incarichi conferiti per la costituzione degli uffici di staff posti alle dirette dipendenze del Presidente (ex art. 90 del TUEL). Tali incarichi, infatti, sono disciplinati da normativa speciale ed autonoma dettata nel testo unico delle leggi per gli enti locali; disciplina che non può essere implicitamente “compressa”, in quanto l’art. 1, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 267/2000 espressamente sancisce che: “Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.”. In ogni caso si tratta di incarichi per loro stessa natura limitati nel tempo e caratterizzati da temporaneità. Quindi , ricredendomi ed approfondendo l'argomento, credo sia plausibile giungere alle tue conclusioni.
I miei complimenti.
|
Paolo |
 |
|
| |
Topic  |
|
|
|