Alcuni Giudici di Pace ritengono irricevibile il ricorso prodotto dal conducente e non dal proprietario del veicolo, nonostante il dettato dell'art. 204-bis del Codice della strada: 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione. L'art. 204-bis non cita IL PROPRIETARIO del veicolo, ma il trasgressore. Ci sono sentenze in merito alla definizione di "trasgressore" ? Cosa fare in questi casi ?
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