| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 02/08/2012 : 14:47:57 Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4329 depositata in data 31 luglio 2012, riforma la sentenza di primo grado e conferma che in presenza di graduatoria di concorso valida non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001. Le motivazioni, sinteticamente, sono le seguenti:
- è principio generale che le graduatorie di concorso rimangono efficaci per il termine indicato nel bando, eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti successivamente resisi disponibili;
- l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione; - la prevalenza della mobilità esterna (ex art. 30 d.lgs. 165/2001) è prevista dal legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali; - lo scorrimento della graduatoria è soluzione più razionale ed economica rispetto all'epletamento di una nuova ed ulteriore procedura (avviso e selezione per mobilità volontaria);
- procedere diversamente significherebbe duplicare l'applicazione dell'istituto della mobilità, dal momento che l'obbligo di legge (preferenza per la mobilità) è già stato soddisfatto prima di bandire il concorso;
- quindi, la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletata è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2-bis dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001;
- in conformità ai principi enunciati dall'Adunanza plenaria (sentenza n. 14 del 2011), lo scorrimento della graduatoria è prioritario anche rispetto all'indizione di nuovo concorso che necessita, eventualmente, di puntuale motivazione.
http://www.publika.it/data2/file/493_01.08.2012_sentenza%20CDS%204329_2012.doc |
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