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T O P I C R E V I E W
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Posted - 01/08/2012 : 07:45:31 La Corte dei Conti sez. Autonomie, con la Deliberazione n.12/SEZAUT/2012/INPR, si è espressa in merito al rapporto tra il conferimento di incarichi ex art. 110 tuel ed i limiti di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010 in materia di lavoro flessibile.
In particolare la Corte, facendo proprio un orientamento già espresso dall’ANCI, ritiene di assegnare alle disposizioni di cui ai primi due periodi del comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, che, come noto, definiscono dei precisi limiti percentuali in ordine al numero di incarichi che gli EE.LL. possono conferire ai sensi dell’art. 110 TUEL, una parziale autonomia rispetto alle norme che dettano vincoli specifici in materia di assunzioni e spese con contratti di lavoro flessibile.
Fermi restando, ovviamente, i vincoli generali in materia di spese di personale, secondo la Corte “Dette speciali disposizioni assunzionali sottraggono gli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, ai vincoli assunzionali previsti dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 nonché al vincolo assunzionale, già previsto dall’art. 76, comma 7, primo periodo, seconda parte (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente). Il Collegio, di converso, ritiene che non si sottraggono a detto ultimo vincolo gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6–quater relativa all’utilizzo dell’ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l’anno 2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma 6- quater; in entrambi i casi infatti la norma stessa prevede che l’innalzamento della percentuale e il rinnovo degli incarichi possa avvenire “a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato.”