DOMANDA: I lavoratori a tempo determinato e parziale a 18 ore in servizio presso il comando di polizia municipale hanno richiesto la corresponsione dell'indennità di vigilanza per intero e non al 50% come attualmente corrisposta in virtù dell'art. 6 comma 9 del CCNL del 14/04/2000 che prevede il proporzionamento alla prestazione lavorativa di tutte le competenze fisse e periodiche. Tale richiesta viene giustificata dall'affermazione che l'indennità di vigilanza non è collegata alla prestazione lavorativa bensì all'attribuzione di specifiche funzioni previste dalla legge n. 65 del 1986. Vorremmo sapere come deve comportarsi l'Ente.
RISPOSTA: Non è sostenibile la richiesta formulata dai dipendenti di codesto Ente. Tale richiesta viene giustificata dall'affermazione che l'indennità di vigilanza non è collegata alla prestazione lavorativa bensì all'attribuzione di specifiche funzioni previste dalla legge n. 65 del 1986. La disposizione che prevede il proporzionamento di tutte le competenze stipendiali afferenti al trattamento economico dei lavoratori è ricorrentemente stata confermata dalla legge e dai contratti vigenti nel tempo, escludendo esplicitamente le voci non toccate da questa riduzione generalizzata. Un diverso comportamento farebbe sorgere responsabilità negli amministratori e nei dipendenti che compiessero atti in tal senso. Chiarissimo in proposito è il Decreto Legislativo n. 61/2000 (avente ad oggetto l'"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"- pubblicato in G.U. n. 66 del 20 marzo 2000); il predetto decreto, all'art.10 , a proposito della "Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", reca innanzitutto:"1.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488". Il principio è fondamentale, già era presente nel T.U. n.3/57 (che, riferito ai dipendenti civili dello stato, è stato applicato in via generale alle P.A., essendo utilizzato in particolare dalle Autonomie locali, tant'é che sulla base del predetto sono stati redatti a tempo debito tutti i regolamenti organici degli enti locali) che recava all'art.33: "l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese.
Quindi la retribuzione dell'impiegato é il corrispettivo di una effettiva e "costante prestazione di servizio" determinata anche in relazione ad eventuali periodi di assenza dal servizio, compresi gli scioperi e le assenze brevi, o riduzioni del servizio stesso per part time.". Dopo il richiamato CCNL del 14.09.00, vedasi, in particolare la circolare Min.F.P n.8/ 2008 che, dopo aver sottolineato che "Il rapporto di lavoro a tempo parziale é stato istituito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e disciplinato dal DPCM del 17 marzo 1989, n. 117 e in seguito dall'art. 39, comma 8, legge n. 449/1997, dai CCNL di comparto, oltreché dal Decreto Legislativo n. 61/2000, precisa che "Tutte le competenze, fisse e periodiche, ivi compresa l'I.I.S., l'indennità di amministrazione o la retribuzione professionale e l'eventuale retribuzione d'anzianità sono corrisposte in misura proporzionale alla prestazione lavorativa". L'indennità di vigilanza è stata contemplata dal CCNL del comparto regioni autonomie locali, ed è nello specifico e a tutti gli effetti una competenza stipendiale collegata alle prestazioni, nel senso che quando queste vengono meno , la stessa è sospesa e quando il dipendente è in posizione tale da non poter svolgere tutte quelle funzioni che complessivamente fanno sorgere il diritto alla predetta, ne ha diritto solo nella misura più ridotta. Il valore unitario di questa è riferito esclusivamente a chi operi a tempo pieno ed è da ritenersi corrispondibile solo ai predetti in tale misura; è fuori di dubbio che la misura unitaria definita nei diversi valori, deve essere ridotta proporzionalmente in tutti i casi di tempo parziale che comporti effetti sul trattamento economico.I pareri Aran sono coerenti con quanto espresso.