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T O P I C R E V I E W
85st
Posted - 10/07/2012 : 16:43:30 La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 25 maggio 2012, n. 8298, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale:
"... le dimissioni del lavoratore, rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, sono suscettibili di essere annullate per violenza morale solo qualora venga accertata - e il relativo onere probatorio č a carico del lavoratore che deduca l'invaliditā dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso (cfr, Cass., n. 24405/2008); al contempo l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza e l'idoneitā della minaccia a coartare la volontā di una persona si traduce in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr, Cass., n. 13035/2003) ...".