| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 15/06/2012 : 09:11:45 Secondo la Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana, come da deliberazione n. 148/2012/PREV del 4 giugno 2012, il disposto dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento attuativo approvato con d.p.r. 207/2010 (art. 272), portano a ritenere che: - le funzioni di RUP possono essere attribuite solo ai dipendenti di ruolo dell'ente, di adeguata competenza e professionalità; - la circostanza della "accertata carenza" di dipendenti di ruolo deve essere intesa quale assenza, tra i dipendenti in organico, di funzionari e/o dirigenti in possesso dei requisiti tecnici necessari, e non come mera indisponibilità per sovraccarico di lavoro. |
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