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 PEO E FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA

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T O P I C    R E V I E W
marcoviti Posted - 28/05/2012 : 21:25:33
Carissimi vorrei proporre alcuni quesiti:

sto provvedendo alla ricostruzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno in corso. Poichè utilizzo un prospetto a forma scalare preferisco detrarre il costo storico delle progressioni orizzontali intervenute nel tempo e poi vado ad incrementare il fondo di parte stabile con quanto speso per il personale andato in pensione nel corso dei vari anni. Il CCNL del 31 Marzo 1999 ha previsto una diversa classificazione del personale passando dai livelli alle Categorie e non sempre l'inquadramento del dipendente corrispondeva a quello iniziale (es. A1, B1, C1 e D1) poichè dipendeva dal possesso dei LED dei vari dipendenti. Per esempio se uno era di sesto livello con LED con il CCNL del 31 marzo 1999 veniva inquadrato nel livello C2: la differenza C2-C1 va messa a carico del fondo? Se sì devo incrementare il fondo stabile di queste differenze o non tenerne conto affatto?

Inoltre in caso di Progressioni Verticali se un dipendente passa dalla categoria C2 a quella D1 il fondo si libera e in questo caso si rendono libere tutte le spese sostenute per le varie PEO erogate: in questo caso il fondo si libera della spesa C2-C1 oppure di niente se non devo considerare la differenza C2-C1 dal costo delle PEO?

Se un dipendente usufruisce della Progressione Verticale passando da A4 A B1 essendo la retribuzione B1 superiore all'A4 la differenza è considerata ASSEGNO AD PERSONAM rissorbibile e il dipendente continua a percepire la retribuzione di un A4. Se successivamente il dipendente usufruisce di una progressione economica orizzontale passando da B1 a B2 cosa devo considerare ai fini PEO come costo la differenza B2-B1 oppure B2-A4?

Se si verifica una mobilità e al comune viene trasferito un dipendente di categoria A4 il costo di questa progressione A4-A1 va considerato a carico del fondo? Devo anche incrementare il fondo per questo costo da sostenere?



Marco Viti
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
alessandro_manzoni Posted - 30/05/2012 : 13:29:41
1° quesito

l’art. 15 comma 1 lettera g) del ccnl 1/4/99 dà la possibilità di inserire nel fondo la quota relativa al pagamento dei led a suo tempo riconosciuti.
g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;



2° quesito


Art. 34 CCNL 22/1/2004)
Finanziamento delle progressioni orizzontali
4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.


3° quesito


Manca la norma c’è solo un parere aran

ART. 15 ccnl 31.3.99
Norme finali e transitorie di inquadramento economico
2. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica.

3. Al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.


Parere aran 399-15A5. Su quale fondo deve gravare l'assegno personale riassorbibile previsto dall'art. 15, comma 2 del CCNL del 31.3.1999 per il dipendente riclassificato nella categoria superiore a seguito della progressione verticale di cui all'art. 4 dello stesso CCNL?
L'importo dell'assegno personale (riassorbibile con la successiva progressione economica) concesso al lavoratore che viene riclassificato in categoria superiore per effetto della progressione verticale, continua ad essere finanziato a carico del fondo per la progressione economica; a sostegno di questa soluzione depone sia il fatto che il maggior trattamento economico fruito dal dipendente era già a carico dello stesso fondo, (come effetto della progressione orizzontale realizzata nella categoria inferiore), sia perché trova in tal modo una coerente giustificazione il vincolo posto dall'art. 15, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 secondo il quale l'assegno in parola deve essere riassorbito con la nuova progressione economica nella categoria superiore.

4° quesito


Manca la norma c’è solo un parere aran
399-5C4. In caso di assunzione a seguito di trasferimento da altro ente, l’importo della progressione orizzontale eventualmente in godimento da parte del lavoratore interessato come viene finanziata? A carico del bilancio o a carico delle risorse decentrate stabili?
Riteniamo che il nostro orientamento debba essere caratterizzato da estrema cautela, anche per la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti.
Nel caso segnalato, pertanto, ci sembra doveroso rispettare correttamente il vincolo posto dall’art. 34, comma 1, del ccnl 22.1.2004 che impone un rigido finanziamento degli oneri per progressione orizzontale sempre e soltanto a carico delle risorse decentrate stabili

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