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T O P I C R E V I E W
vincenti
Posted - 10/05/2012 : 11:36:58 La Corte dei conti torna sul tema dell'assunzione di personale negli enti locali. A farlo è, stavolta, la Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 18, depositata ieri, pronunciata successivamente alla richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia di Ferrara, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. 112/08, da ultimo novellato dal d.l. 16/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. 44/2012.
In particolare, la citata disposizione prevede che "è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 % (prima della novella il limite era del 20 %) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". In dettaglio, la Provincia, per verificare il rispetto del limite del 40 % per le nuove assunzioni, richiedeva chiarimenti in merito all'esatta interpretazione del citato articolo e, più in particolare, in merito alle seguenti modalità di calcolo della spesa:
1) se per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata si debba partire dallo stipendio tabellare medio della categoria di appartenenza, ad esso sommando l'indennità di comparto, gli oneri previdenziali e l'Irap; 2) se per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità da assumere occorra prendere come riferimento lo stipendio tabellare iniziale della categoria di appartenenza, sommandovi l'indennità di comparto, gli oneri previdenziali e l'Irap; 3) se in riferimento ad entrambe le operazioni sia corretto non computare la spesa per l'indennità di posizione della dirigenza e del trattamento accessorio del personale dei livelli.
La Corte, richiamando la nota n. 11786/2011 del Dipartimento della funzione pubblica che ha dettato, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, criteri per effettuare il calcolo de quo, ha stabilito che "ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, devono essere utilizzati criteri omogenei rispetto a quelli seguiti per stimare gli oneri assunzionali. Il riferimento deve essere effettuato allo stipendio effettivamente percepito dai dipendenti che cessano dal servizio ed allo stipendio che sarà corrisposto ai neoassunti, quindi al dato contabile" (aggiungendovi anche l'indennità di comparto, gli oneri previdenziali e l'Irap); per quanto riguarda, poi, la computabilità o meno del trattamento economico accessorio, "il calcolo deve essere effettuato tenendo conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato un trattamento economico accessorio, calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno.
Tale soluzione, sottolinea la Corte, "appare corretta perché ha il pregio di non allontanare dal dato contabile, cioè dalla retribuzione effettivamente percepita".