| T O P I C R E V I E W |
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Posted - 08/05/2012 : 20:12:11 dal sito LogosPa
La Corte dei Conti per la Lombardia con Deliberazione 124 del 4 maggio 2012 ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta dal Comune Lanzo d'Intelvi inerente una questione concernente le modalità di determinazione dell'"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 9, comma 2-bis, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modifiche con Legge n. 122/2010, le indennità corrisposte ai dipendenti con qualifica apicale degli enti privi di dirigenza ai quali sono corrisposte specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000".
La Corte afferma che "le risorse da assoggettare a contenimento sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse decentrate, (..) si deve ritenere che nel calcolo dell'ammontare complessivo delle risorse previste per il trattamento accessorio, tanto per la definizione del limite (totale del 2010) tanto per il computo del monte dell'anno di rifermento, si deve tenere conto solo delle somme rivenienti dal fondo per la contrattazione decentrata e non di quelle attinte direttamente dal bilancio. (...) In merito alla possibilità per i Comuni privi di dirigenza di procedere comunque ed in ogni caso alla retribuzione del personale non dirigente incaricato ai sensi del comma 2 dell'art. 109 T.U.E.L., a prescindere dal superamento del tetto fissato dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78 del 2010, la Sezione ha ritenuto che la questione rimanesse assorbita da quanto sopra richiamato a proposito dell'identificazione della base di calcolo della norma (l'"ammontare complessivo") con i fondi per la contrattazione decentrata.
Ha concluso ritenendo che "in definitiva, è onere dell'amministrazione adottare moduli organizzativi che consentano di dotarsi di soggetti abilitati ad agire con i poteri dei dirigenti con i necessari risparmi di spesa, come, ad esempio, l'attribuzione di tali funzioni ai componenti dell'organo esecutivo (ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 388 del 2000). In ogni caso, resta ferma la necessità per l'amministrazione medesima di verificare la compatibilità di qualsiasi scelta con la vigente disciplina finanziaria". |
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