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T O P I C    R E V I E W
vincenti Posted - 07/05/2012 : 15:11:00
dal sito www.civicasrl.it

Con l'emendamento all'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 viene confermata l'immediata applicazione del rapporto tra spese di personale e spese correnti comprendente le spese di personale delle società partecipate.

Il rapporto tra spese di personale e spese correnti costituisce il principale indicatore della facoltà assunzionale degli enti locali. Sul punto sono molte le pronunce delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, secondo cui una percentuale oltre il 50% impedisce qualsiasi tipologia di assunzione che comporti un incremento delle spese di personale. Con le novità della manovra estiva 2011, gli enti devono calcolare il rapporto tra spese di personale e spese correnti tenendo conto delle società partecipate; ma poiché i loro bilanci sono rimasti distinti e separati, comuni e province si sono trovati in difficoltà senza opportune 'istruzioni per l'uso' che chiarissero come calcolare correttamente la percentuale.

L'unico aiuto è arrivato come al solito dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie che, con delibera n. 14/ 2011, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al calcolo delle spese delle società affermando che: i dati devono essere recuperati dai questionari dell'organo di revisione al conto consuntivo; non deve essere fatta alcuna rettifica ai valori economici; si incide solo sulle spese di personale.

Per ulteriori chiarimenti si può far riferimento alle più recenti deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Toscana (n. 3/2012) e della Sezione regionale di controllo della Lombardia (n. 75/2012).

E' comunque auspicabile l'emanazione di un DPCM che definisca nel dettaglio i parametri di calcolo.

FONTE: IL SOLE 24 ORE

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