| T O P I C R E V I E W |
| lello |
Posted - 29/03/2012 : 18:47:05 siamo un comune di circa 7.000 abitanti si fa presente quanto segue: la giunta comunale ha deliberato una convenzione ai sensi dell'articolo 14 del CCNL DEL 22/1/2004 con un comune vicinoro per due vigili stabilendo qunto segue: 1- i due vigili svolgeranno presso il nostro ente 12 ore settimanali, extra lavoro istituzionale, cioè oltre alle 36 ore presso il loro ente ne faranno 12 presso il nostro ente: è possibile fare una convenzione del genere, oltre le 36 ore settimanali? 2- la competenza a deliberare la convenzione è della giunta o del consiglio? 3- uno dei due vigili è categoria D e il sindaco con prorpio decreto lo ha nominato anche responsabile della Polizia Municipale del nostro ente con attribuzione dell'indennità di posizione pari ad euro 12.900,00: è legittimo tale provvedimento? Può essere incaricato titolare di posizione organizzativa un dipendente di un altro ente e prendere il massimo dell'indennità prevista svolgendo presso il nostro ente solo 12 ore settimanali (presso il suo ente tale vigile non è titolare di posizione organizzativa)? 4- eventualmente sia dovuta la retribuzione di posizione da chi va erogata visto che la convenzione stabilisce che: "il rapporto di lavoro sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico sarà gestito dal comune dove i due vigili sono dipendenti, previa acquisizione dei necessari elementi da parte del nostro ente? 5- come vanno calcolate le spettanze dovute per le 12 ore settimanali? |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Cri |
Posted - 02/04/2012 : 10:30:45 In proposito c'è questo parere Aran:
RAL670 – Orientamenti Applicativi L’art. 14 del CCNL del personale degli Enti Locali disciplina la fattispecie dello scavalco del dipendente c/o Ente diverso da quello datore di lavoro Si vuole conoscere se l’ipotesi disciplinata è relativa al caso del dipendente che, comunque, porrà in essere una prestazione lavorativa limitata a 36 h. settimanali distribuite tra i 2 Enti. Ed ancora, quale soggetto debba essere individuato competente all’approvazione della Convenzione se, cioè, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico del 2000 (D. Lgs. 267) o il Dirigente, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. e) del medesimo T.U.
Nel caso di risposta affermativa al 1^ dei quesiti posti, si vuole conoscere se è possibile prevedere una 2^ ipotesi di scavalco, non disciplinata dall’art. 14 ma nemmeno dallo stesso negata e, cioè, quella che vede il dipendente a scavalco impegnato per 36 h. nel proprio Ente di appartenenza e per numero di ore eccedenti le 36 h. settimanali c/o altro l’Ente che, in tal modo, corrisponderà direttamente all’interessato un compenso da concordare.
La ipotesi disciplinata dall'art. 14 del CCNL del 22.1. 2004 , prevede proprio la utilizzazione dello stesso lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali. A nostro avviso la convenzione tra gli enti, deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti; potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purchè utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto. Ci sembra del tutto estranea la competenza del Consiglio comunale; si tratta sempre di un atto di gestione del rapporto di lavoro, che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi Escludiamo decisamente la praticabilità della soluzione finale indicata nel quesito che si pone in netto contrasto con la disciplina contrattuale (in tal senso suggeriamo la lettura della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al ccnl 22.1.2004).
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