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Posted - 27/03/2012 : 17:30:00 Le assunzioni di personale
di Arturo Bianco
Rigidi vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato sono dettate dal legislatore sia per gli enti locali che per la gran parte delle altre pubbliche amministrazioni. In questo modo si vuole diminuire progressivamente il numero dei dipendenti pubblici, una scelta che si somma al blocco della contrattazione, alla imposizione di un tetto al trattamento economico individuale e di una soglia massima per le risorse destinate alla contrattazione decentrata. E’ questa la risposta “morbida”, visto che non sta determinando né licenziamenti né tagli degli stipendi, scelta dal nostro paese alla richiesta della Unione Europea, o per meglio dire della Banca Centrale Europea, di ridurre il numero dei dipendenti pubblici e di comprimere i relativi oneri.
LE CONDIZIONI Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che con contratti flessibili, solamente se sono in possesso contemporaneamente di tutte e tre le seguenti condizioni:
avere rispettato il patto di stabilità, ovviamente per le amministrazioni che sono ad esse soggette; avere rispettato il tetto alla spesa del personale; esso è fissato negli oneri sostenuti nell’anno precedente per le amministrazioni soggette al patto ed in quello del 2004 per le amministrazioni non soggette al patto; avere un rapporto tra la spesa del personale e quella corrente non superiore al 50%.
E’ opportuno chiarire che il patto di stabilità deve essere stato rispettato nell’anno precedente, ma anche nel corso dell’anno esso deve essere rispettato. Il vincolo al rispetto del tetto di spesa del personale dell’anno precedente per gli enti soggetti al patto determina la conseguenza che questi oneri vengono progressivamente ridotti nel corso degli anni. Ed ancora che le nozioni di spesa del personale sono differenziate tra quella utile ai fini del rispetto del tetto alla spesa, che è definita dal comma 557 (come modificato da ultimo dal DL n. 78/2010) della legge finanziaria 2007, e quella utile ai fini del calcolo del rapporto con la spesa corrente, definito dalle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti nella deliberazione n. 27/2011. In particolare, quest’ultima nozione comprende tutte le voci utili alla determinazione del tetto alla spesa, ma senza nessuna delle esclusioni previste a tal fine: alla base di questa scelta interpretativa la considerazione che l’intento del legislatore è quello di ridurre la possibilità di effettuare assunzioni di personale. L’elencazione analitica di cosa va calcolato nella spesa del personale per ambedue tali componenti è contenuta nella relazione sui documenti di bilancio che i revisori dei conti devono redigere ed inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
Il mancato rispetto di ognuna di queste condizioni determina la irrogazione della sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, ivi comprese quelle flessibili, i contratti di collaborazioni coordinata e continuativa, nonché le esternalizzazioni che costituiscano una forma di aggiramento del divieto. Le sezioni unite di controllo della Corte dei Conti hanno chiarito che anche le mobilità per compensazione si devono ritenere vietate. Solamente le assunzioni necessarie per rispettare la soglia minima di assunzioni obbligatorie si possono ritenere escluse da tali vincoli.
I LIMITI Le amministrazioni locali in possesso dei requisiti previsti per le assunzioni di personale possono effettuarle entro i rigidi limiti dettati dal legislatore. Gli enti soggetti al patto di stabilità possono disporle entro la soglia massima del 20% della spesa del personale cessato nell’anno precedente.
Tale spesa deve essere calcolata sommando il trattamento economico fondamentale e la quota di fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa che le amministrazioni sono obbligate a tagliare nel triennio 2011/2012/2013 in caso di riduzione del numero dei dipendenti in servizio. In tale tetto rientrano anche le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti: gli enti possono utilizzare in modo indifferenziato i risparmi ottenuti per la riduzione dei dirigenti e quelli ottenuti per la riduzione del personale. Sicuramente, sulla base delle previsioni dettate dal DL n. 78/2010, le amministrazioni soggette al patto di stabilità non possono utilizzare le cessazioni non coperte che si sono verificate prima del 2010. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana, parere n. 30/2012, esclude che comuni, province e regioni possano utilizzare i resti che non hanno dato luogo ad assunzioni in quanto non consentivano di raggiungere una unità. E’ una lettura particolarmente rigida ed assai discutibile, visto che questa possibilità è espressamente consentita dallo stesso provvedimento per le amministrazioni dello Stato e gli enti nazionali.
La legge di stabilità del 2011 consente ai comuni che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 35% di coprire per intero il numero dei vigili cessati: ovviamente queste assunzioni vanno al di fuori del tetto del 20% della spesa del personale cessato e la spesa per i vigili cessati non entra nella base a cui fare riferimento per la determinazione del tetto massimo degli oneri per le nuove assunzioni.
Le amministrazioni non soggette al patto di stabilità possono effettuare assunzioni di personale in modo da coprire il numero dei dipendenti che sono cessati nell’anno precedente. E’ stato chiarito dalle sezioni unite di controllo della Corte dei Conti che anche quelle degli anni che vanno dal 2006 in poi e non sono state coperte possono essere utilizzate a tal fine. Si ricorda che, se non vi saranno novità legislative, dal prossimo 1.1.2013 i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti saranno assoggettati al patto di stabilità: il che determina, tra l’altro, che saranno sottoposti ai più rigidi vincoli dettati per le assunzioni. Ricordiamo che questi tetti operano sulla possibilità di effettuare assunzioni e non sulla mera indizione delle procedure concorsuali.
LE MOBILITA’ Le sezioni unite di controllo della Corte dei Conti hanno chiarito che le mobilità in uscita dirette ad amministrazioni che hanno vincoli alle assunzioni di personale non costituiscono cessazioni, quindi non possono essere utilizzate per nuove assunzioni. In questo modo si garantisce la invarianza del numero dei dipendenti e della relativa spesa. Il che vuol dire che queste fuoriuscite possono essere coperte esclusivamente tramite la mobilità in entrata. Si deve aggiungere, conclusivamente, che anche la mobilità in entrata non deve essere considerata come assunzione ai fini del calcolo della sua incidenza sulla spesa del personale cessato o della copertura del numero dei cessati. Ricordiamo che comunque anche le assunzioni in mobilità possono essere effettuate solamente dalle amministrazioni locali che hanno rispettato il patto di stabilità, il tetto alla spesa del personale e che sono al di sotto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.
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