| T O P I C R E V I E W |
| 85st |
Posted - 23/03/2012 : 11:36:41 Il TAR Lazio (Roma), sezione I-ter, con la sentenza 20 marzo 2012 n. 2682, ricorda che - dal quadro normativo che disciplina la materia in oggetto (precisamente: d.lgs. 267/2000, d.p.r. 465/1997 e CCNL Segretari comunali e provinciali siglato il 16.05.2001) - si ricava il seguente principio generale:
"... è inequivocabile che il Sindaco (o il Presidente della Provincia) può provvedere alla nomina solo in presenza e dopo l'intervenuta assegnazione, da parte dell'Ages, del Segretario in precedenza individuato; ove manchi l'assegnazione, non può farsi luogo ad alcuna nomina e quella eventualmente disposta deve stimarsi tamquam non esset per carenza del suo unico ed indefettibile presupposto. Detto altrimenti, la nomina del Segretario procede dal perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva, di cui l'assegnazione da parte dell'Agenzia è un elemento essenziale e costitutivo: non è pensabile, infatti, alla luce dei principi generali, che un ente pubblico (nello specifico, la Provincia o il Comune) possa avvalersi di un impiegato appartenente al ruolo di una differente amministrazione, senza aver preventivamente raggiunto con quest'ultima una specifica intesa (il termine, qui ovviamente utilizzato in senso atecnico, allude alla convergenza oggettiva che deve necessariamente realizzarsi, in sede procedimentale, tra le richieste formulate dall'ente locale e l'esito delle verifiche delegate istituzionalmente all'Agenzia)". |
|
|