Segnaliamo la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 22/2012/SS.RR./PAR del 22.02.2012 per la risposta al seguente quesito:
"Se l'ente, che non ha all'interno alcuna risorsa umana per svolgere le funzioni di assistente sociale, possa stipulare, previa selezione, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per 12 ore settimanali con un soggetto esterno all'amministrazione".
L'avviso della Corte è questo: "In termini generali, bisogna ricordare innanzitutto che il Comune può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti, e purchè non versi in una delle situazioni, quale ad esempio quella prevista dall'art. 1 comma 557 ter, di blocco sanzionatorio (esteso, come detto, anche a tale tipologia di contratti). In ogni caso, l'incarico da conferire deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che subordina la legittimità degli incarichi esterni ad una serie di presupposti, tra cui la sussistenza di esigenze eccezionali e temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio ...... Alla luce di tali premesse, risulta assolutamente preclusa all'ente la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni - quali quelle di assistente sociale - di natura ordinaria, che rientrano, cioè, tra le sue funzioni istituzionali e che devono essere necessariamente svolte nell'ambito della sua struttura organizzativa ..... Gli incarichi esterni, infatti, non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta, per il principio di 'autosufficienza organizzativa', attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale".