| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 20/02/2012 : 15:44:34 dal sito publika.it
Di quanto in oggetto si occupa la Corte dei Conti Sez. Reg.le Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. FVG/231/2011/PAR del 23.11.2011. Effettuata la disamina normativa, valutata l'applicabilità allo specifico comparto unico regionale, la Sezione afferma quanto segue:
"...la norma di cui al comma 59 dell'articolo 1 l. 662/1996, come modificata dall'articolo 73, comma 2, d.l. n. 112/2008, non può essere fatta rientrare in nessuna delle categorie di fonti legislative che disciplinano i rapporti di lavoro di dipendenti delle amministrazioni pubbliche (cfr. articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), in quanto non introduce una specifica disciplina in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale ma impone una nuova e diversa (rispetto al passato) destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ciò posto ...in considerazione della ratio nella norma in esame e del principio della successione delle leggi nel tempo, si rileva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 73, co.2, d.l. cit. (25 giugno 2008), è cessata, anche nell'ambito del comparto unico regionale, la destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalle economie da part-time all'incentivazione del personale in servizio, potendo tali risparmi essere destinati unicamente alla mobilità del personale". |
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