| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 16/01/2012 : 13:59:17 Dal sito di Gianluca Bertagna
Come noto l’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 dopo le recenti modifiche prevede che anche gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2009.
Ci si sta chiedendo a cosa si faccia riferimento con il termine “convenzioni“. Che io sappia, non abbiamo ad oggi alcuna interpretazione da parte di Sezione regionale della Corte dei conti.
Quindi ci provo. Questa la mia analisi.
Il termine convenzione può essere riferito a:
- convenzioni art. 30 del Tuel per lo svolgimento di funzioni associate
- utilizzo del personale su più amministrazioni ai sensi dell’art. 14 del Ccnl 2004
- utilizzo dell’attività lavorativa (per un max di 12 ore settimanali) di dipendenti di altre amministazioni ai sensi del comma 557 della Finanziaria 2005 (possibilità limitata a soli determinati enti).
Io la vedo così:
- Art. 30. Non si può applicare il taglio del 50% a parità di dipendenti che vengono condivisi nella gestione associata.
- Art. 14. Se l’articolo viene utilizzato ai fini della regolamentazione dell’art. 30 di cui sopra (e quindi per lo svolgimento di funzioni associate), valgono le considerazioni appena fatte. Se invece l’art. 14 viene utilizzato senza una convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, ritengo che potrebbe scattare il taglio del 50% rispetto al 2009. La situazione è assolutamente assimilata ad un “comando a tempo parziale”. Ricordo che la Corte conti Campania ha appena ritenuto di far rientrare il comando nel blocco in quanto simile ad un’assunzione a tempo determinato.
- Comma 557 finanziaria 2005. Per me rientra nel limite del 50% poichè si tratta di maggiore forza lavoro per l’ente che riceve la prestazione.
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Posted - 18/01/2012 : 21:11:17 sempre www.gianlucabertagna.it
L’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 prevede il taglio del 50% sulle forme di lavoro flessibile con riferimento alla “spesa sostenuta” nell’anno 2009 (vedi altri post nel sito per ulteriori approfondimenti).
Ma si tratta di un riferimento di cassa o di competenza?
Secondo me assolutamente di competenza. Non deve infatti ingannare quella parola “sostenuta” che potrebbe far pensare alla cassa.
E’ inevitabile che una programmazione non possa che basarsi su principi di vera e propria competenza come tutti i documenti di un ente locale.
Ad ogni modo la Corte dei conti Sezioni riunite, nella Deliberazione n. 7/2011, su casistica simile, aveva messo in forte discussione il principio di cassa.
Sto parlando dei tagli agli incarichi di studio e consulenza che ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Dl n. 78/2010 non possono essere superiori al 20% della spesa sostenuta nel 2009.
Ecco cosa dice la Corte dei conti:
La programmazione delle spese per incarichi di studio e consulenze per l’annualità 2011, ove dovesse agganciarsi al parametro della cassa, potrebbe assumere carattere aleatorio, in ragione della casualità dell’entità delle liquidazioni effettuate dalle amministrazioni locali nell’anno 2009, in ragione del fisiologico scarto temporale fra l’affidamento dell’incarico e il pagamento del corrispettivo concordato. Assumere a riferimento il dato di cassa relativo all’anno 2009 potrebbe non essere funzionale alle esigenze di contenimento della spesa sottesa al decreto legge n. 78 del 2010.
Mi sembra un principio assolutamente valido anche per il lavoro flessibile.
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| Gianluca Bertagna |
Posted - 17/01/2012 : 14:36:54 Studio e consulenza rientrano nel taglio dell'art. 6 e quindi tali incarichi si possono affidare nel limite del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009.
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| novità |
Posted - 17/01/2012 : 13:57:20 il 110 comma 6 e l'art. 7 del 165 del 2001 in quale ipotesi rientrano? Cioè a questo si applica il taglio del 80& rispetto a quello del 2009 o del 50 %?? in particolare devo procedere ad affidare un incarico per consulenza per servizio tecnico. premesso che il comune non ha alcuna professionalità in tal senso e ha necessità di avere un tecnico comunale, si è pensato di fare in questo modo: 1) delibera di consiglio ex art. 42 del tuel 2) avviso 3) selezione 4) pubblicazione sul sito internet 5) approvazione disciplinare di incarico quale altre condizioni debbo controllare |
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