Nota: E' necessario essere registrati per postare un messaggio. Per registrarti, clicca qui. La registrazione e' gratuita!
T O P I C R E V I E W
85st
Posted - 16/12/2011 : 10:08:56dal sito di Gianluca Bertagna
L’aggregato per il blocco e la riduzione del fondo 15 12 2011
Riporto di seguito parte di un intervento di Mario Ferrari apparso nel numero 2/2011 di Personale News. Riguarda la definizione dell’aggregato da prendere come riferimento per l’applicazione dell’art. 9 comma 2bis del Dl n. 78/2010. Le condivisibili considerazioni sono molto importanti, soprattutto per gli enti senza la dirigenza.
Come il lettore può immaginare, ampliare il perimetro di applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, può essere controproducente, soprattutto a causa della norma che prescrive la riduzione automatica in ragione della cessazione di dipendenti, ma in alcuni casi può aumentare la flessibilità nell’utilizzo delle risorse e anche risolvere alcuni problemi pratici.
I problemi pratici potrebbero essere:
a) negli enti con dirigenza: come si potrebbero aumentare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, nel caso in cui aumentino le posizioni dirigenziali a tempo indeterminato in ragione della cessazione di alcune posizioni a tempo determinato (notoriamente finanziate al di fuori di queste risorse)[1]?;
b) negli enti senza dirigenza: come si possono ridistribuire risorse già destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, se in seguito a riorganizzazioni si volessero diminuire il numero dei responsabili e nella costituzione del fondo ci fossero dei margini per incrementare le risorse (magari ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 4, del CCNL 01.04.1999) per progetti finalizzati alle suddette riorganizzazioni?
A supporto di questa interpretazione si portano alcune considerazioni.
Negli enti con dirigenza, la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è in un fondo soggetto a limitazioni e decurtazione in base alla legge (che parla di “trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale”). In questi stessi enti gli importi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa sono parimenti soggetti a limitazione e decurtazione in quanto compresi nelle generali “risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività”. Sulla base di queste premesse, considerando il ruolo dei titolari di posizione organizzativa negli enti senza dirigenza, come è possibile pensare che, per il solo fatto che siano finanziate dalle risorse di bilancio, queste somme possano essere escluse dal computo?
Sempre negli enti con dirigenza, quando le posizioni dirigenziali, precedentemente coperte con personale a tempo indeterminato, vengono coperte con personale a tempo determinato, si deve procedere alla contestuale riduzione dello specifico fondo, e la retribuzione di posizione degli incaricati ex. art. 110, comma 1, viene finanziata dal bilancio. Come può essere che in ragione di questa diversa tipologia di assunzione, le risorse suddette siano soggette o non soggette a limitazione?
Infine, i risparmi derivanti dal mancato completo utilizzo del fondo per il lavoro straordinario confluiscono nelle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività[2], quindi questi risparmi potrebbero entrare nel conteggio delle risorse da limitare. E’ ragionevole che le somme non spese degli straordinari annuali entrino nel computo della limitazione, mentre il complesso del fondo per gli straordinari non sia soggetto?
A parere del sottoscritto le risposte a queste domande non possono che portare a sostenere che tali risorse, anche se non inserite nei “fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa”, citati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato, debbano essere considerate ai fini della disciplina dell’articolo 9, comma 2-bis.
Per quanto riguarda le somme relative al trattamento accessorio del personale finanziate a bilancio, come la quota di indennità di comparto, data la loro scarsa incidenza sul totale e la loro sostanziale assimilazione al trattamento fondamentale, si potrebbe convenire per l’esclusione, ma il ragionamento è sempre quello: può essere discriminante la diversa fonte di finanziamento?
Anche limitandoci a voler considerare le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato finanziate sul bilancio e il fondo degli straordinari, si potrebbe obiettare della tesi qui esposta, magari tentando di attribuire uno specifico significato alle parole “destinate annualmente”. Si potrebbe sostenere che questa locuzione abbia un collegamento specifico con i “fondi” che annualmente vengono costituiti dalle Amministrazioni.
Questa obiezione allo scrivente non pare decisiva per vari motivi:
- il primo, di pura interpretazione letterale della norma: se il legislatore avesse voluto escludere una parte del trattamento accessorio dalla limitazione (e dalla decurtazione) avrebbe potuto sancirlo espressamente con una formulazione di questo tipo: “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, inserite negli appositi fondi individuati dai contratti collettivi nazionali”[3];
- il secondo sistematico: risulta difficilmente credibile che il nostro legislatore abbia voluto in questo modo scientemente escludere le somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti senza dirigenza, o dei dirigenti a tempo determinato, riservando un trattamento particolare a questa categoria di enti[4];
- il terzo è che il termine “annualmente” può essere tranquillamente riferito alla periodicità annuale del bilancio, visto che la norma riguarda tre esercizi (dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013).
[1] Anche in vigenza della limitazione del turn-over del personale l’ipotesi non è meramente di scuola, tenendo conto della “stretta” sugli incarichi a tempo determinato portata dalla nuova formulazione dell’articolo 19, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 165/2001.
[2] Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera m) del CCNL 01.04.1999.
[3] In applicazione del noto brocardo “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
[4] Tra l’altro non si può nemmeno chiamare a sostegno la circolare RGS 12/2011, visto che essa non è indirizzata agli enti locali e questa è una particolarità tipica di questi enti.