Una prima considerazione sul concetto di “spesa” da prendere riferimento per calcolare i valori che legittimano il lavoro flessibile e le cococo nel 2012.
Per calcolare di quanto lavoro flessibile e cococo è possibile avvalersi nel 2012, non bisogna fare riferimento alla spesa delle cessazioni a tale titolo avvenute nel 2009,ma alla “spesa sostenuta”. Il concetto delle “cessazioni” era riferito al 20% allorquando la Corte dei conti Sezioni riunite ritenne di inserire anche il lavoro flessibile nel limite del turn-over. Ora siamo in presenza di un concetto di “spesa sostenuta”.
L’importo così ottenuto va moltiplicato per il 50%.
Qualora non ci sia stata spesa nel 2009, si può fare la media con il triennio 2007-2009.
Un altro dubbio è se gli aggregati vadano calcolati diversamente. Da una parte la norma infatti indica che ci si può avvalere di personale con:
- contratto a tempo determinato,
- con convenzioni e
- con contratti di collaborazione continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.
Dall’altra parte la stessa percentuale vale per le assunzioni relative a
- contratti di formazione lavoro,
- altri rapporti informativi,
- alla somministrazione di lavoro e
- al lavoro accessorio.
Quindi, dal punto di vista letterale, siamo in presenza di due gruppi di fattispecie lavorative. Il 50% andrà quindi calcolato per tali separati aggregati?
La versione letterale sembra proprio dir questo e la sua lettura è estremamente chiara. Così c’è scritto. Se il legislatore ha voluto così, per ora, fino a ulteriori chiarimenti, gli aggregati andrebbero tenuti separati.