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 trattamento economico su infortunio sul lavoro

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T O P I C    R E V I E W
ninogrn Posted - 24/11/2011 : 14:34:23
Salve, vorrei conoscere il vostro parere circa la seguente problematica.
l'art. 71 comma 1 della L. 25 giugno 2008, n. 112 dice:
"Per i periodi di assenza per malattia ... nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' ... nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita".
L'art. 22 comma 1 del C.C.N.L. 1994/1997 per gli Enti Locali recita:
"in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro ... al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21 comma 7 lett. a), comprensiva del trattamento accessorio...".
Dunque alla luce dei due estratti sopra riportati secondo voi nei casi di assenze per malattia dovute ad:
- infortunio sul lavoro
- causa di servizio
- ricovero ospedaliero o a day hospital
- assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita
lo stipendio va decurtato, per i primi dieci giorni di assenza, dalle indennità e trattamenti accessori così come prevede l'art. 71 comma 1 della L. 25 giugno 2008, n. 112?
2   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
ninogrn Posted - 25/11/2011 : 17:42:04
Anch'io sono convinto che la decurtazione non va fatta, ma non c'è peggiore cieco di chi non vuole vedere (ufficio stipendi)...
Grazie per la conferma.
Cri Posted - 25/11/2011 : 10:45:59
CIRCOLARE N. 7/2008 DFP:
Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita).
Quindi nei casi indicati tra parentesi la decurtazione non si fa.

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