La legge di stabilità, approvata dal Parlamento, conferma le norme annunciate e pertanto:
- il chiarimento che il limite del 20% del turn over per gli enti soggetti al patto di stabilità si applica solo alle assunzioni a tempo indeterminato (art. 76, comma 7, D.L. 112/2008);
- la sottoposizione degli enti locali alla limitazione della spesa per tempi determinati, contratti di formazione lavoro, ed altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, nel limite del 50% della spesa del 2009 (art. 9, comma 28, D.L. 78/2010).
Tra l’altro, così come scritta, quest’ultima norma sembra assolutamente applicabile anche agli enti non soggetti a patto, che a questo punto si trovano con un vincolo che fino all’altro giorno non esisteva. Infatti, come sostenuto dalla stessa Corte dei conti Sezioni riunite nella Deliberazione n. 3/2011 ai comuni sotto i 5.000 abitanti si continuava ad applicare la disposizione del comma 562 della finanziaria 2007 che prevedeva un’assunzione per una cessazione dell’anno prima. Con la novità legislativa e con l’introduzione della dicitura “e degli enti locali” all’art. 9 comma 28 del Dl n. 78/2010 l’obbligo di assestarsi per il tempo determinato nel limite del 50% del 2009 sembra valido per tutti. Salvo future analisi diverse
Quindi: tutto chiarito sul turn-over (riguarda solo il tempo indeterminato). Ma mi chiedo: a quale prezzo?