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T O P I C R E V I E W
bebi
Posted - 07/11/2011 : 09:55:05 Nell’ormai lontano 2002, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art. 92 del D.lgs 163/2006, con riferimento all’allora vigente art. 18 della legge 109/94 e s.m.i. Oggi, la Corte dei Conti a Sezioni riunite, con deliberazione 4.10.2011, n. 51/CONTR/11, ha, tra l’altro, deliberato che, nell’individuazione dei reali beneficiari delle somme derivanti dalle attività professionali ammesse dal giudice contabile devono essere considerati solo e soltanto i dipendenti pubblici abilitati all’esercizio delle relative professioni, con la conseguenza della inammissibilità di estensioni a collaboratori e ad altri dipendenti dell’ente locale che dei relativi titoli professionali non sono muniti. Domanda: Atteso che continuano a pervenire all’Ufficio del personale, atti determinativi di liquidazione in favore di personale dipendente di importi dovuti per l’attività di Progettista, e/o per l’attività di R.U.P. e/o per attività di assistenza (anche amministrativa) al RUP, l’Ufficio deve dare seguito a quanto determinato o deve, prudenzialmente, sospendere i pagamenti perlomeno con riferimento a quei dipendenti interni (di ruolo e non) non iscritti a nessun Albo professionale (degli Ingeneri, degli Architetti, dei Geometri)? Si ringrazia per l’attenzione.