| T O P I C R E V I E W |
| marty |
Posted - 04/11/2011 : 12:11:12 Salve, nel nostro Ente da anni viene erogato il buono pasto (dal valore di 9 euro) agli Agenti di P.L. che svolgono servizio giornaliero di 5 ore e 50 minuti (totale 35 ore). Considerato che l'art. 8 del D.Lgs. 8/4/2003 n. 66 dispone che "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore il lavoratore deve beneficiare di una pausa" ci siamo posti il dubbio se il nostro agire sia corretto, sebbene deciso in delegazione trattante anni fa (e mantenuto nel tempo) come deroga per le Forze dell'Ordine. Preciso inoltre che le 5 ore e 50 sono svolte in modo continuativo, senza interruzione e la pausa è considerata all'inizio o alla fine del turno. Chi mi può aiutare? Grazie. |
| 2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| marty |
Posted - 07/11/2011 : 10:43:56 grazie Vincenti :) |
| vincenti |
Posted - 04/11/2011 : 12:36:46 Il modus operandi vostro e' pienamente legittimo.
Allego un articolo sull'argomento:
Buoni pasto: le novità introdotte con il CCNL per il biennio economico 2004/2005 e le problematiche connesse all’attività degli appartenenti al Corpo di P.M.
L’art.13 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005, stipulato il 09.5.2006, ha previsto la possibilità per la contrattazione decentrata integrativa di implementare la disciplina dei cc.dd. buoni pasto, e ciò limitatamente al personale facente parte di peculiari categorie professionali e che presta la propria attività lavorativa in turno.
Detto articolo, in particolare, così recita: “Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro”. Tale disposto contrattuale, tuttavia, pur evidentemente mosso dall’apprezzabile intento di coniugare le finalità pubblicistiche del servizio reso a favore dell’Ente con le esigenze individuali del prestatore d’opera, si mostra non privo di una certa oscurità di fondo.
Ad una prima lettura, infatti, sembrerebbe che la contrattazione decentrata integrativa, con il richiamo operato dall’art.13 del CCNL del 9.5.2006 agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, risulti comunque legata, ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui si discute, ai presupposti negoziali collettivi che, sino ad oggi, hanno condizionato il ‘trattamento di mensa’ e l’erogazione dei ‘buoni pasto’.
Ma, così opinando, non si capirebbe quale la novità introdotta dal nuovo CCNL.
Che invero, almeno per quanto concerne il personale della vigilanza (che a chi scrive particolarmente interessa), e per il modo ordinario con cui i turni sono regolati (ore 8.00-14.00 e 14.00-20.00), ove il diritto al godimento del buono pasto (e della correlata pausa) rimanesse vincolato alla condizione del “cavallo dell’orario di lavoro tra mattina e pomeriggio”, la maggior parte degli appartenenti ai Corpi di P.M. continuerebbe a non fruirne. Sicché, onde dare un senso alla nuova disposizione contrattuale in commento – in conformità, peraltro, all’art. 1367 c.c.- sembra corretto ritenere che la locuzione “complessivamente” utilizzata dall’art.13 quale elemento di eterointegrazione normativa, rimandi sì alla precedente disciplina ma ad eccezione di quanto concerne i “criteri condizionanti” la fruizione del buono pasto, i quali, appunto, per alcune categorie di dipendenti (quelli dell'area della protezione civile, della vigilanza, scolastica ed educativa, nonché delle biblioteche) ed in relazione alle varie esigenze degli Enti del comparto, verranno ad essere autonomamente fissati dalla contrattazione decentrata integrativa.
Opzione esegetica che, invero, si mostra tanto più ragionevole in quanto già lo stesso art. 45 del CCNL del 14.9.2000, dopo avere individuato, al comma 2°, il generale presupposto per il godimento del trattamento di mensa (poi richiamato dall’art.46, comma 2°, per i buoni pasto), faceva tuttavia “salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto”. ****
Secondo qualcuno, poi, l’art.13 del CCNL del 9.5.2006, introducendo la possibilità di fruire della pausa per la consumazione dei pasti anche all’inizio od alla fine di ciascun turno di lavoro, comporterebbe una ingiusta disparità di trattamento tra i c.d. ‘turnisti’ e gli altri dipendenti, privilegiando i primi con una sostanziale riduzione delle ore lavorative (così: G.Rambaudi, Buoni pasto con utilizzo flessibile, in Italia Oggi, 12.5.2006). In realtà, anche tale parte della disposizione negoziale non sembra avere il dono della chiarezza e non inopportuno sarebbe un intervento di interpretazione autentica delle parti stipulanti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del D.Lgs. n.165/2001. Ma, in ogni caso, anche qualora il dato letterale negoziale fosse da intendere nel senso che la pausa, da determinarsi in sede di contrattazione decentrata, debba essere scomputata dall’orario di lavoro, non pare possa parlarsi di un ingiustificato trattamento di favore per i lavoratori ‘turnisti’. E ciò considerato che la norma contrattuale esaminata non si applica a tutti i dipendenti operanti in turno, ma solo a particolari e “limitate” categorie di lavoratori, la cui prestazione di lavoro presenta aspetti di indubbia specificità.
Dott.ssa Maria Chisari* Avv. Prof. Pietro Sciortino**
* Praticante Avvocato della Direzione Affari Legali del Comune di Catania.
** Professore a contratto di diritto del lavoro dell’Università ‘Kore’ di Enna ed Avvocato incaricato del Comune di Catania.
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