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 E-learning: senza permessi

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T O P I C    R E V I E W
85st Posted - 16/10/2011 : 07:51:18
Parere aran. E-learning, la p.a. non dà permessi.

Non spettano le 150 ore di permesso retribuito per studio ai lavoratori pubblici che frequentano corsi organizzati dalle università telematiche. Infatti, in questi casi, posto che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, si può ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei citati permessi.

È quanto precisa l'Aran nel testo del parere 25.09.2011 n. 166, rispondendo a un quesito relativo alla corretta fruizione dei permessi retribuiti per diritto allo studio ex art. 13 Ccnl 16/05/2001 (meglio noti come 150 ore).

L'Agenzia, infatti, precisa che i permessi in oggetto possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. In tale ambito, pertanto, l'attestato di partecipazione o di frequenza assume un rilievo prioritario, in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (ciò che giustifica la fruizione dei permessi).
In presenza di un lavoratore che deve seguire dei corsi organizzati da università telematiche, proprio la circostanza che lo stesso non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti, induce l'Aran a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venir meno della fruizione dei citati permessi. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nelle università ordinarie, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

Tuttavia, apre uno spiraglio l'Agenzia, i permessi potrebbero essere concessi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare, in particolare, un certificato dell'Università che attesti «che lo stesso ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica e che le giornate e gli orari coincidono con le ordinarie prestazioni lavorative»

(articolo ItaliaOggi del 05.10.2011).

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