In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell’art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all’art. 2103 del cod. civ..
Al principio enunciato consegue che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell’assegnazione delle mansioni e alle previsioni dei contratti collettivi. Non ha, perciò, fondamento, la tesi per la quale lo svolgimento di mansioni proprie della qualifica dirigenziali atterrebbe ad una sorta di “status” da non poter essere confuso con l’espletamento di funzioni superiori, per cui nessun ostacolo può derivarne alla retribuibilità della particolare qualità del lavoro prestato di fatto.
È quanto ha precisato la Sez. Lav. Della Cassazione con una sentenza del 13 luglio 2011, depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011