| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 10/10/2011 : 14:42:49 dal sito logospa.it
Il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente fino alla soglia prevista dall'articolo 51 del Tuir, oggi fissata a 5,29 euro. La quota eccedente tale soglia, pertanto, costituisce reddito imponibile e soggetta alle ritenute fiscali e previdenziali.
Ne consegue che un ente locale non può incrementare il valore del singolo buono pasto per i propri dipendenti oltre la soglia di 5,29 euro in quanto, in tali casi, vige il divieto, imposto dall'articolo 1, comma 9 della manovra correttiva 2010, di incrementare fino al 2013, il trattamento economico (anche quello accessorio) dei dipendenti pubblici, rispetto a quello goduto nel 2010. Lo ha sancito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Toscana, nel testo del parere n. 187/2011 con il quale ha fatto chiarezza sui riflessi contenuti nel divieto imposto alle Pa di aumentare il trattamento economico ai dipendenti, con riguardo al valore del buono pasto.
Rispondendo a un'apposita richiesta proveniente dalla Provincia di Prato, in merito alla possibilità di incrementare il valore del buono pasto ai propri dipendenti portandolo da 5,29 a 7,50 euro, il collegio toscano ha rilevato che la natura giuridica del buono pasto è quella di essere un'agevolazione di carattere assistenziale, non costituendo un elemento integrativo della retribuzione. |
| 1 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| rona |
Posted - 14/10/2011 : 12:15:50 Noi abbiamo un buono pasto del valore di 8 euro da alcuni anni, quindi per la quota eccedente 5.29 tassati in busta paga. Come faccio a verificare il rispetto del limite dell'art. 1 comma 9 visto che la quantità di buoni percepiti dal singolo dipendente differisce da un anno all'altro? |
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