A quasi due anni dall'entrata in vigore del Dlgs 150/2009, una recentissima sentenza del Tar Lazio di Latina, conferma l'orientamento delle sezioni riunite della Corte dei conti: i bandi devono aprire almeno il 50% dei posti e il personale già in organico deve possedere gli stessi titoli chiesti a chi viene da fuori.
Nonostante la vigenza dell'articolo 91 del Dlgs 267/2000 le autonomie territoriali non potranno più prevedere concorsi solamente riservati al personale interno. Le progressioni tra le aree hanno subito un duro colpo ad opera della Riforma Brunetta. Da una parte è stato infatti previsto che per poter procedere all'inquadramento superiore è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno; dall'altra è stato sancito che il passaggio di carriera può avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico con (eventuale) riserva ai dipendenti interni, ma mai superiore al 50% dei posti.
Mentre quindi le progressioni orizzontali mantengono la loro natura premiante del merito o del percorso valutativo, le progressioni verticali, oltre a trasformarsi in progressioni di carriera, acquisiscono una nuova e certa finalità cui è correlato uno specifico procedimento. I magistrati del Tar Lazio di Latina con la sentenza n. 689/2011, del 15 settembre 2011, concludono quindi che la determinazione del responsabile del settore amministrativo di un Comune è illegittima perché prevede una procedura selettiva interna per la copertura di un solo posto di Comandante, anziché quella normativamente imposta dal Dlgs 150/2009, ovvero il concorso pubblico.