| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 21/09/2011 : 11:00:30 Dal sito ANCITEL
Domanda
Al fine dell'applicazione della disciplina del preavviso di cui all'art. 12 del CCNL 09.05.2006, si chiede se un dipendente, dopo aver rassegnato le proprie dimissioni, possa fruire di permessi (3 giorni mensili) di cui alla Legge 104/1992 o se i permessi in genere seguano lo stesso regime delle ferie per cui il periodo di preavviso è differito di un numero di giorni pari al numero delle ferie fruite nel periodo stesso.
Risposta
La disciplina del termine di preavviso di cui all'articolo 12 del CCNL del 9.5.2006 nell0ipotesi di recesso unilaterale volontario del lavoratore assolve la funzione di consentire all'Ente di procedere alla sostituzione del dipendente dimissionario senza pregiudizio dell'organizzazione del servizio. La possibilità concessa al dipendente di corrispondere l'indennità sostitutiva assume una valenza risarcitoria in conseguenza del mancato preavviso. Con le esigenze di funzionalità dei servizi, infatti, durante il decorso del periodo di preavviso, sussiste il divieto di concessione delle ferie. Di conseguenza il periodo di preavviso deve essere lavorato. In coerenza con tale principio si ritiene che tutte le ipotesi di assenza dal lavoro (ferie, malattia, ecc.), sospendano il decorso del preavviso. Si è quindi del parere che durante il decorso del preavviso il dipendente può fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992, ma poiché la durata del preavviso deve essere interamente lavorata, lo stesso dovrebbe protrarsi di un ulteriore periodo pari alla durata dei giorni di permesso. |
|
|