| T O P I C R E V I E W |
| vincenti |
Posted - 01/09/2011 : 14:54:20 TAR PUGLIA-LECCE, sezione II, sentenza 25 luglio 2011, n. 1413: progressioni verticali
Le disposizioni dei bandi di concorso, indetti dal comune per progressioni verticali, che impongono ai dipendenti del comune, pur in possesso di tutti i requisiti per partecipare ad entrambe le selezioni, di optare per l’una o per l’altra delle due selezioni, sanzionando con l’esclusione la presentazione della domanda per entrambe le selezioni, sono illegittime, ponendosi in evidente ed insanabile contrasto con gli articoli 51, comma 1, e 97, comma 3, della Costituzione.
Se il ricorso alle procedure selettive interne, in deroga al principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, deve ritenersi ammissibile in via eccezionale (per esempio, nel caso in cui il posto da ricoprire si connoti per la sussistenza in capo al selezionando di professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno), ancora più irrazionale si palesa la scelta dell’amministrazione comunale di limitare ulteriormente la platea degli aspiranti interni al posto da ricoprire, imponendo ad essi di optare per una soltanto delle due selezioni, pena la esclusione da entrambe. |
|
|