| T O P I C R E V I E W |
| PLAUTO80 |
Posted - 02/08/2011 : 13:26:41 Buongiorno,
ho dato le dimissioni dall'ente locale per cui lavoro. nella lettera ho solo richiamato l'articolo ccnl che prevede il mantenimento del posto per i sei mesi di prova nel nuovo ente.
Ho due dubbi: 1) la tredicesima per la parte di competenza mi verrà corrisposta dal mio attuale datore di lavoro? e quando, ovvero con l'ultima busta di dipedente o a dicembre?
2) per i gg di ferie non goduti mi pare che va da sè la liquidazione senza richiesta espressa da parte mia (sussistono infatti tutte le condizioni per la liquidazione); la loro liquidazione è soggetta a maggiorazione come per lo straordinario? e se si quale è la % di maggiorazione?
grazie |
| 3 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| MarcoM |
Posted - 14/08/2011 : 10:48:59 L'ha gia' descritto bene Otis, prendi "Tabellare,progressioni economiche, anzianit�, posizione, assegni ad personam", sommali e rapporta il tutto in 26esimi. La cifra ottenuta la dividi per 20 o 21 nel tuo caso, non devi fare altro |
| PLAUTO80 |
Posted - 10/08/2011 : 12:01:26 grazie per le info. tuttavia non mi è chiaro un aspetto.
La busta paga mensile è calcolata su 26 gg, invece i giorni effettivi di lavoro sono poi 20 o 21.
di questa discrepanza si tiene conto nella monetizzazione delle ferie?
nei 26 ci sono anche i sabati ma il sabato è nei fatti non lavorativo: come ci si comporta in questi casi.
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| Otis |
Posted - 09/08/2011 : 12:01:36 Per il periodo in cui hai lavorato nell'Ente Locale, la 13esima te la pagherà l'ente. Solitamente noi paghiamo tutto nell'ultima busta paga, senza attendere dicembre.
Per i giorni di ferie il calolo è questo:
Art. 10 CCNL 05.10.2001 Compensi per ferie non godute 1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.
Art.52 CCNL 14.09.2000 Nozione di retribuzione 2.La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come segue: a.Retribuzione mensile che è costituito dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3); b.Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria nonché dall’indennità integrativa speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al presente CCNL; c.Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
c.4 4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.
Per cui, prendi: Tabellare,progressioni economiche, anzianità, posizione, assegni ad personam, il tutto diviso 26 per i giorni di ferie non goduti.
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